Società SRL a capitale ridotto Over 35 – SRLCR
1 – COS’È?
La società a responsabilità limitata a capitale ridotto (di seguito s.r.l.c.r.), come la srls, è una “variante” della società a responsabilità limitata (di seguito s.r.l.).
Anche la s.r.l.c.r., come la s.r.l., è adatta per attività di piccole e/o medie dimensioni “small to medium business” ed è stata pensata specificamente per attività di “start up” e per favorire l’imprenditorialità dei “meno giovani”.
Sebbene la norma preveda che i soci abbiano più di 35 anni compiuti, si è chiarito che alla srlcr possano partecipare anche giovani “under 35” (insieme a quelli “over” o anche da soli).
2 – FA PER ME?
A condizione di avere più di 35 anni compiuti, anche la s.r.l.c.r., come la s.r.l., è adatta per attività di piccole e/o medie dimensioni “small to medium business” ed è stata pensata specificamente per attività di “start up” e per favorire l’imprenditorialità dei “meno giovani”. È discusso, ma prevale la tesi affermativa, se alla srlcr possano partecipare anche giovani “under 35” (insieme a quelli “over” o anche da soli).
Vantaggi
1. Il capitale sociale iniziale può consistere anche solo in 1 Euro (comunque non può essere superiore a 9.999,99 Euro).
2. Le regole di funzionamento non devono essere conformi ad un modello standard (come invece previsto per le srls), per cui i soci possono cucirle “addosso” alle proprie esigenze personali e imprenditoriali.
3. Come per la s.r.l., anche con la s.r.l.c.r. è possibile iniziare anche da soli (la “s.r.l.c.r. unipersonale”) e la responsabilità per eventuali debiti della società è limitata al capitale investito. I soci o l’unico socio non rischiano direttamente con i propri beni personali (ad esempio i soci non rischiano di perdere la casa di proprieta’ dove vivono se non riescono a pagare ai debiti sociali);
4. A differenza della s.r.l.s. è possibile, prevedendolo nello statuto della società, affidare l’amministrazione anche ad un estraneo (cioè non necessariamente anche socio).
Svantaggi
1. Non gode di sconti in sede di nascita, sia quanto a tasse ed imposte, sia quanto ad onorario notarile: costa quanto una srl ordinaria;
2. È discusso se sia consentita la partecipazione di soggetti con meno di 35 anni, anche se la maggior parte dei commentatori della prima ora propende per il sì;
3. Non può dotarsi di un capitale superiore a 9.999,99 Euro;
4. Il capitale potrà essere versato solo con apporti in danaro (ad esempio non si potrà, in mancanza di liquidi, apportare la sola propria opera o competenza professionale, oppure la proprietà di un bene immobile).
5. Quanto meno consistente è il capitale, tanto più si potranno incontrare difficoltà di accesso ai finanziamenti, per cui le banche potrebbero chiedere, in aggiunta, fideiussioni personali dei soci, così vanificando il beneficio della responsabilità limitata alla partecipazione sociale sottoscritta.
5 – CARATTERI DISTINTIVI
La società a responsabilità limitata a capitale ridotto, è una società di capitali e quindi, a differenza dell’impresa individuale e delle società di persone (snc o sas), garantisce un’autonomia patrimoniale perfetta.
Cio’ significa che:
- i soci non sono tenuti a pagare i debiti con i propri beni personali e non sono obbligati a prestare i propri soldi alla società;
- in caso di difficoltà economiche e quindi di impossibilità di pagare i debiti (“insolvenza”), la società può fallire, ma i soci o l’unico socio non falliscono;
- prevale la volontà di chi ha una maggiore partecipazione al capitale sociale.
Per la sua costituzione è richiesto un capitale minimo di Euro 1 (uno) e massimo di Euro 9.999,99 e deve essere costituita da persone fisiche (quindi non società) con eta’ superiore a 35 anni. È discusso se sia consentita la partecipazione di soggetti con meno di 35 anni, anche se la maggior parte dei commentatori della prima ora propende per il sì.
Il capitale, da sottoscriversi solo in denaro, viene versato interamente nelle mani all’amministratore della società, in occasione dell’atto notarile di costituzione, e questi ne rilascia quietanza.
L’atto costitutivo viene redatto da un Notaio, come per le s.r.l., e le regole di funzionamento in esso previste potranno essere modulate tenendo conto delle esigenze personali ed aziendali dei soci: potrà ad esempio essere prevista una clausola di prelazione o di gradimento per essere sicuri che eventuali nuovi soci possano entrare solo se “graditi” ai vecchi e sempre che questi ultimi non preferiscano acquistare la quota in vendita loro stessi.
L’Amministrazione può essere affidata ad un solo socio o a più persone, anche non soci, purché sia espressamente previsto nello statuto. Anche tutti i soci possono essere amministratori e possono firmare disgiuntamente o congiuntamente per impegnare la società.
Le decisioni importanti (modifica dello statuto o comunque delle regole di funzionamento, aumento del capitale e simili) vengono prese dai soci con le maggioranze stabilite dalla legge (ma a differenza delle srls queste sono modificabili anche verso l’alto a seconda delle volontà dei soci).
La società deve tenere le scritture contabili e gli amministratori ogni anno (entro fine marzo o al massimo entro fine giugno) devono compilare il bilancio di esercizio contabile che, dopo l’approvazione dell’assemblea, deve essere inviato presso il registro tenuto alla camera di commercio dove ha sede la società.
Per tali incombenze è necessario farsi aiutare da un commercialista o comunque da un esperto contabile. Ci si può rivolgere anche ad un’associazione locale di categoria. Non sono previste, infatti, ad oggi semplificazioni concernenti gli obblighi contabili e fiscali.
6 – REGIME FISCALE
La società paga le imposte in relazione agli utili netti conseguiti nell’esercizio sociale che decorre in genere dal 1^ gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio è il documento contabile da cui risultano gli utili e le perdite. La tassazione degli utili avviene per competenza, cioè, indipendentemente dall’incasso effettivo.
Alla fine dell’esercizio, una parte degli utili dovrà essere destinata a riserva ed il restante può essere distribuito ai soci previa delibera degli stessi. Le imposte dirette (IRPEF) vengono pagate dai soci sugli utili ricevuti (a seguito di compilazione del modello UNICO) qualora non vengano tassati direttamente dalla società come trattenuta prima della loro distribuzione.
7 – COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ
La Srlcr si costituisce con atto pubblico innanzi al notaio, che provvede a registrare l’atto e ad iscrivere la società nel registro delle imprese competente per territorio.
La SRLCR deve avere un proprio Codice Fiscale (che e’ anche il numero di Partita IVA) e nasce dal momento della iscrizione a Registro Imprese effettuata direttamente dal notaio.
Per fare tutto occorrono da uno o due giorni ad una settimana al massimo.
La SRLCR deve essere iscritta nel Registro delle Imprese dove è posta la sede della società.
Senza l’iscrizione la società non nasce e quindi non è una srlcr, con tutte le caratteristiche e le garanzie.
8 – COSTI
Imposta di Registro:………………..Euro 168,00
Imposta di bollo: ……………………Euro 156,00
Diritti di segreteria CCIAA:..…….Euro 90,00
Diritti di iscrizione alla Camera di Commercio……. Euro 200,00.
Denunzia di inizio attività……….Euro 30,00;
Tassa Concessione Governativa: Euro…168,00
Vidimazione Libri sociali: Euro …100,00
Sono dovuti gli ordinari onorari notarili.
Si ricordi che di tutte le spese sopra elencate, nel caso si scelga il diverso modello di srls (avendone i requisiti di età) si risparmierebbero solo i 156 euro del bollo, i 90 euro del deposito in CCIAA e gli onorari del Notaio. Le altre spese, nonché, una volta a regime, quelle per contributi Inps, Inail, Bolli per Libri giornale e inventari, per il deposito del bilancio annuale, ed infine i diritti annuali alla CCIAA competente, sarebbero in ogni caso dovuti.
9 – SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ ’
La Società si scioglie con una delibera di assemblea verbalizzata dal notaio. Occorre nominare un liquidatore (in genere un ex amministratore della stessa) che si occupi della chiusura dei debiti, dei crediti, e di tutte le partite contabili in sospeso. Il liquidatore richiederà poi direttamente la cancellazione della società dal Registro Imprese (senza alcun ulteriore atto).
http://larancia.org/societa-srl-a-capitale-ridotto-over-35-srlcr/