Fondi alle Pmi, garanzia pubblica
Amedeo Sacrestano21 giugno 2013
Per rimettere in moto il sistema produttivo italiano, il “decreto del fare” punta sul potenziamento di due strumenti già ampiamente conosciuti e utilizzati dagli operatori economici. Si tratta del «Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» – introdotto e disciplinato (tra l’altro) dall’articolo 2, comma 100, lettera a), della finanziaria 2007 (n. 662/96) – e del finanziamento (a tasso agevolato) dell’acquisto di macchinari “nuovi di fabbrica” (per intenderci, la vecchia “Sabatini”).
Il Fondo
Anche se, in entrambi i casi, il decreto conferisce una delega ampia e aperta all’Esecutivo per la definizione puntuale dei due nuovi istituti, il meccanismo di funzionamento sarà – verosimilmente – quello già definito per i dispositivi al momento operativi. Essi, grazie all’iniezione di liquidità e alla semplificazione amministrativa garantita dal “decreto del fare”, dovrebbero tornare, nelle intenzioni del Governo, a nuova vita. In sintesi, il “Fondo di garanzia” è finalizzato a “sostenere” lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, concedendo una “garanzia pubblica” a fronte di finanziamenti richiesti direttamente alle banche (private) e da queste ultime erogati. In altre parole, l’intervento pubblico non si sostanzia nell’attribuzione di un “incentivo a fondo perduto” ma in un “servizio”, che si sviluppa nella garanzia del rimborso del finanziamento ottenuto dall’impresa in caso d’insolvenza. In termini strettamente tecnici, anche questo “servizio” è un incentivo e, anzi, in alcune fattispecie potrebbe anche configurarsi come “aiuto di Stato” che potrebbe o richiedere un preventivo placet da parte della Commissione Ue o dover operare all’interno dei rigidi confini delle leggi comunitarie sulle esenzioni generali degli aiuti per singole categorie. Nonostante questo gli operatori economici sono sempre restii a considerarlo un aiuto, precludendosi, con tale atteggiamento, l’accesso a un finanziamento privato che sì deve essere restituito ma che, quasi certamente, in assenza dell’intervento del fondo di garanzia non sarebbe stato erogato. Dal punto di vista pratico, l’impresa che ha bisogno di un finanziamento – e che intende richiederlo potendo contare sulla garanzia dello Stato – deve farne richiesta alla banca erogatrice e muoversi nell’ambito di una (alquanto rigida, al momento) procedura di “affidamento”. La cosiddetta “istruttoria” per la determinazione del merito creditizio del soggetto economico viene svolta, in questo caso, soprattutto a tutela dello Stato, dato che – con l’intervento del Fondo – il finanziamento (sebbene solo in relazione alla quota garantita), è a rischio zero per la banca.