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La CapoGruppo : ATI, Consorzi, Contratti
Fino a ieri uno dei modi più utilizzati per “fare Rete” era costituire un ATI (Associazione Temporanea di Imprese). l’ATI è una forma di aggregazione che può essere costituita sia da imprese, sia da liberi professionisti, sia da Enti pubblici o privati. Con l’ATI si crea un mandato ad una delle aziende (parti) costituenti da parte delle altre per essere il rappresentante rispetto ai clienti, ai fornitori, alle istituzioni. L’ATI non è dotata di personalità giuridica e fiscale.
In merito ai rapporti che si creano tra le aziende di una rete, l’ATI, per sua natura, ha sempre presentato una limitazione : una delle aziende, la capogruppo, pur mantenendo la propria individualità si erge sulle altre. Acquista un ruolo predominante perchè diventa l’interfaccia verso il mondo esterno. Naturalmente questo ruolo non accresce solo il valore della azienda ma ne determina anche nuovi obblighi.
Per fare un esempio concreto uno dei problemi che portano a tali squilibri è banale : in tutte le anagrafiche dei clienti della Rete compare solo la partita IVA della capogruppo. I nodi “scompaiono” di fronte ai clienti e questa è una delle caratteristiche “volute” di una Rete Verticale. In questo caso però si registra una disparita : gli altri nodi di Rete non hanno alcun diritto sulla capogruppo. Tutti mantengono, altra caratteristica delle Rete, la propria individualità. Il carattere temporaneo dell’ATI accresce le possibilità di creare grosse disuguaglianze.
Con la legge 122 del 30 Luglio 2010 è stato introdotto nel “Contratto di Rete” la stessa idea che caratterizza le ATI : “..se il contratto ne prevede l’istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l’ufficio di organo comune per l’esecuzione del contratto o di una o piu’ parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto come mandatario comune nonche’ le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. Salvo che sia diversamente disposto nel contratto, l’organo comune agisce in rappresentanza degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l’accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall’ordinamento nonche’ all’utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualita’ o di cui sia adeguatamente garantita la genuinita’ della provenienza”
Con il Contratto di Rete si potrebbero creare ad oggi, le stesse disuguaglianze dell’ATI con l’unica differenza che la capogruppo potrebbe essere nel tempo sostituita da un altro nodo. Rimanendo nel nostro esempio, costringereste i vostri clienti, fornitori ed esterni a modificare tutte le loro anagrafiche ?
Una delle alternative a queste configurazioni è la costituzione di un Consorzio. E’ una aggregazione di sole imprese nel numero minimo di 2 (aggregando 5 PMI si possono accedere ad agevolazioni fiscali). Il Consorzio può operare anche verso non soci; è dotato di partita Iva e di autonomia patrimoniale. Non ha personalità giuridica . Lo Statuto Sociale contiene i diritti e gli obblighi dei soci; le modalità di adesione e di recesso; il sistema di governo e la sua disciplina, ecc. Il Consorzio diventa la capogruppo : questa associazione sembra quindi garantire maggiore uguaglianza di diritti e doveri ai nodi. Parallelamente il Consorzio gode di simili diritti di agevolazione fiscale dei Contratti di Rete anche se in questi ultimi non esiste l’obbligo di avere almeno 5 aziende.
Se vogliamo invece attenerci alle disposizioni del legislatore che ci dice “per fare Rete dovete usare il Contratto di Rete”, o se siamo meno di 5 aziende possiamo creare Rete costituendo una nuova azienda con la partecipazione di tutti nodi nel capitale sociale. I nodi avrebbero gli stessi diritti e doveri ‚ regolati da partecipazione e statuti, sul nuovo soggetto. La nuova azienda diviene la CapoGruppo nel Contratto di Rete.