ATI vs Consorzio

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La CapoGruppo : ATI, Consorzi, Contratti

Di Andrea Cicchelli | Pubblicato: 30/08/2010

Fino a ieri uno dei modi più uti­liz­zati per “fare Rete”  era cos­ti­tuire un ATI (Asso­ci­azione Tem­po­ranea di Imp­rese). l’ATI è una forma di aggregazione che può essere cos­ti­tuita sia da imp­rese, sia da liberi pro­fes­sion­isti, sia da Enti pub­blici o pri­vati. Con l’ATI si crea un mandato ad una delle aziende (parti) costituenti da parte delle altre per essere il rap­p­re­sen­tante rispetto ai cli­enti, ai for­n­i­tori, alle isti­tuzioni. L’ATI non è dotata di per­son­al­ità giuridica e fiscale.

In mer­ito ai rap­porti che si cre­ano tra le aziende di una rete, l’ATI, per sua natura, ha sem­pre pre­sen­tato una lim­i­tazione : una delle aziende, la capogruppo, pur man­te­nendo la pro­pria indi­vid­u­al­ità si erge sulle altre. Acquista un ruolo pre­dom­i­nante per­chè diventa l’interfaccia verso il mondo esterno. Nat­u­ral­mente questo ruolo non accresce solo il val­ore della azienda ma ne deter­mina anche nuovi obblighi.

Per fare un esem­pio con­creto uno dei prob­lemi che por­tano a tali squilibri è banale : in tutte le ana­gra­fiche dei cli­enti della Rete com­pare solo la par­tita IVA della capogruppo. I nodi “scom­paiono” di fronte ai cli­enti e questa è una delle carat­ter­is­tiche “volute” di una Rete Ver­ti­cale. In questo caso però si reg­is­tra una dis­parita : gli altri nodi di Rete non hanno alcun diritto sulla capogruppo. Tutti man­ten­gono, altra carat­ter­is­tica delle Rete, la pro­pria indi­vid­u­al­ità. Il carat­tere tem­po­ra­neo dell’ATI accresce le pos­si­bil­ità di creare grosse disuguaglianze.

Con la legge 122 del 30 Luglio 2010 è stato introdotto nel “Con­tratto di Rete” la stessa idea che carat­ter­izza le ATI : “..se il con­tratto ne prevede l’istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denom­i­nazione sociale del soggetto prescelto per svol­gere l’ufficio di organo comune per l’esecuzione del con­tratto o di una o piu’ parti o fasi di esso, i poteri di ges­tione e di rap­p­re­sen­tanza con­fer­iti a tale soggetto come man­datario comune nonche’ le regole rel­a­tive alla sua even­tuale sos­ti­tuzione durante la vigenza del con­tratto. Salvo che sia diver­sa­mente dis­posto nel con­tratto, l’organo comune agisce in rap­p­re­sen­tanza degli impren­di­tori, anche indi­vid­u­ali, parte­ci­panti al con­tratto, nelle pro­ce­dure di pro­gram­mazione negozi­ata con le pub­bliche ammin­is­trazioni, nelle pro­ce­dure iner­enti ad inter­venti di garanzia per l’accesso al cred­ito e in quelle iner­enti allo sviluppo del sis­tema impren­di­to­ri­ale nei pro­cessi di inter­nazion­al­iz­zazione e di inno­vazione pre­visti dall’ordinamento nonche’ all’utilizzazione di stru­menti di pro­mozione e tutela dei prodotti e marchi di qualita’ o di cui sia adeguata­mente garan­tita la gen­uinita’ della provenienza”

Con il Con­tratto di Rete si potreb­bero creare ad oggi, le stesse dis­ug­uaglianze dell’ATI con l’unica dif­ferenza che la capogruppo potrebbe essere nel tempo sos­ti­tuita da un altro nodo. Rimanendo nel nos­tro esem­pio, costrin­ger­este i vostri cli­enti, for­n­i­tori ed esterni a mod­i­fi­care tutte le loro anagrafiche ?

Una delle alter­na­tive a queste con­fig­u­razioni è la cos­ti­tuzione di un Con­sorzio. E’ una aggregazione di sole imp­rese nel numero min­imo di 2 (aggre­gando 5 PMI si pos­sono accedere ad agevolazioni fiscali). Il Con­sorzio può oper­are anche verso non soci; è dotato di par­tita Iva e di autono­mia pat­ri­mo­ni­ale. Non ha per­son­al­ità giuridica . Lo Statuto Sociale con­tiene i diritti e gli obb­lighi dei soci; le modal­ità di ade­sione e di recesso; il sis­tema di gov­erno e la sua dis­ci­plina, ecc.  Il Con­sorzio diventa la capogruppo : questa asso­ci­azione sem­bra quindi garan­tire mag­giore uguaglianza di diritti e doveri ai nodi. Par­al­le­la­mente il Con­sorzio gode di sim­ili diritti di agevolazione fis­cale dei Con­tratti di Rete anche se in questi ultimi non esiste l’obbligo di avere almeno 5 aziende.

Se vogliamo invece atten­erci alle dis­po­sizioni del leg­is­la­tore che ci dice “per fare Rete dovete usare il Con­tratto di Rete”,  o se siamo meno di 5 aziende pos­si­amo creare Rete cos­tituendo una nuova azienda con la parte­ci­pazione di tutti nodi nel cap­i­tale sociale. I nodi avreb­bero gli stessi diritti e doveri ‚ rego­lati da parte­ci­pazione e statuti, sul nuovo soggetto. La nuova azienda diviene la CapoGruppo nel Con­tratto di Rete.