E’ stata abrogata la norma che richiedeva la maggioranza di persone fisiche nel capitale sociale fino a 2 anni dalla costituzione della società. Meno vincoli anche sui requisiti del personale “qualificato”.
Con le ultime modifiche apportate dal decreto lavoro 2013 sono stati eliminati diversi vincoli alla fruizione del regime premiale concesso alle start-up dal Decreto legge 179/2012 (il cd. decreto crescita). Come è noto l’articolo 25 del citato decreto prevede diversi vantaggi a carattere fiscale, contributivo e contrattuale per le imprese “innovative” costituite in forma di società di capitali e cooperative.
La normativa, nella versione originaria, prescriveva che a partecipare al capitale di queste imprese dovessero essere, per la maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria, esclusivamente persone fisiche, almeno dal momento della costituzione e per i successivi 24 mesi. Con l’intervento del Dl lavoro, invece, questo vincolo decade. In sostanza, quindi, la partecipazione alle start up può essere detenuta in maggioranza anche da persone giuridiche sin dall’inizio.
La disciplina originaria delle start up innovative, inoltre, prescriveva che queste soddisfacessero almeno uno dei seguenti requisiti:
1) spesa in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 20% del maggiore importo tra il costo e il valore della produzione;
2) impiego di personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza lavoro;
3) essere titolare, depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografica di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa.
Anche questi tre requisiti, tuttavia, sono stati oggetto di un’attività di revisione dal Dl 76/2013. Allo stato, infatti, con le modifiche introdotte, la spesa in ricerca e sviluppo sostenuta dalla start up dovrà corrispondere almeno al 15% (non più al 20%) del maggiore importo tra il costo e il valore della produzione.
Quanto all’impiego di personale altamente qualificato, si ricorda che la normativa originaria disponeva che perlomeno un terzo di dipendenti o collaboratori dovesse essere in possesso di un dottorato di ricerca o avesse in corso un dottorato o, se in possesso di laurea, che avesse svolto almeno tre anni di ricerca. Tale requisito, al momento, può essere sostituito anche con l’impiego di dipendenti o collaboratori (in misura pari ad almeno due terzi del personale complessivo) che siano in possesso di laurea magistrale in base all’articolo 3 del decreto ministeriale 270/2004.
Infine, per ciò che attiene al requisito della privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografica di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa, il Dl 76/2013 ha espressamente incluso fra queste i diritti un software registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore.
A ben vedere, tutte queste modifiche sembrano raggiungere l’obiettivo di rendere “più accessibile” il modello delle start up innovative. Questo non può che contribuire ad accrescerne l’appetibilità. Anche perché va considerato che alle persone fisiche e giuridiche è, rispettivamente, consentito di detrarre o dedurre dal proprio reddito imponibile una parte delle somme investite in tali imprese, sia direttamente che attraverso fondi specializzati.