Consorzio, Società Consortile, Associazione, Fondazione, Geie

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http://www.cnr.it/sitocnr/IlCNR/Innovazione/Documenti/documenti_partecipazioni/link_1.pdf

 

A) Il
Consorzio
(avente attività esterna) viene costituito ai sensi
degli articoli 2602 e 2612 del
Codice Civile ed entra ed interagisce con il mercat
o, realizzando talvolta delle utili dalla propria
gestione che in linea di massima non possono essere
divisi tra i consorziati; altrimenti non si
avrebbe un consorzio ma una società. A differenza d
ella società, il Consorzio ha una struttura più
semplice, disciplinato da poche norme imperative, c
he risulta particolarmente efficace quando si
intendono definire in maniera meno vincolante i rap
porti tra i partecipanti. l contratto di consorzio
deve prevedere la presenza di imprenditori, come en
unciato dall’articolo 2602 del Codice Civile,
dato che solo coloro che svolgono attività di impre
sa possono essere interessati a disciplinare o a
svolgere in comune determinate fasi delle rispettiv
e imprese. Ciò non significa che tutti i consorziat
i
debbano essere necessariamente tutti imprenditori;
partecipano anche altri soggetti come le
Università e gli Enti Pubblici di Ricerca. Secondo
l’art. 2602 del Codice Civile, “con il contratto di
consorzio più imprenditori istituiscono una organiz
zazione comune per la disciplina o per lo
svolgimento di determinate fasi delle rispettive im
prese”. Quattro, pertanto, sono gli elementi
caratteristici del fenomeno consortile che rinviene
la sua disciplina al Codice Civile: 1) la natura
contrattuale dell’accordo; 2) la partecipazione a
tale accordo di più imprenditori; 3) la creazione d
i
una organizzazione comune; 4) la finalità anticonco
rrenziale e/o di cooperazione aziendale. Il
Consorzio si costituisce mediante un accordo di nat
ura associativa che deve essere stipulato per
iscritto a pena di nullità e deve indicare:
-
l’oggetto e la durata del Consorzio;
-
la sede dell’ufficio;
-
gli obblighi assunti e contributi dovuti dai consor
ziati;
-
le attribuzioni e i poteri degli organi consortili
anche in ordine alla rappresentanza in
giudizio;
-
le condizioni di ammissione di nuovi consorziati;
-
i casi di recesso ed esclusione;
-
le sanzioni per l’inadempimento e gli obblighi dei
consorziati.
(B)
La Società Consortile
può costituirsi ai sensi degli articoli 2602, 2612
e 2615 ter del Codice
Civile, avendo come oggetto sociale quello tipico d
el consorzio, e quindi con scopo mutualistico.
Queste società sono regolamentate dalle norme previ
ste per il tipo di società scelto (ad esempio,
Società Consortile a Responsabilità Limitata, Socie
tà Consortile per Azioni e così via). Nonostante
la possibilità di accomunare le due figure, Consorz
io e Società Consortile, esistono delle differenze:
il Consorzio persegue degli interessi che si concre
tizzano in vantaggio per gli aderenti, in questo
senso è molto simile ad un’associazione e non ad un
a società ed il suo scopo è inquadrabile come
scopo mutualistico in senso molto ampio. La struttu
ra della Società Consortile è più articolata
rispetto a quella del consorzio ed è considerata pi
ù adatta quando si tratta di gestire un centro, un
laboratorio od altra struttura fissa destinata a du
rare nel tempo. Si applicheranno alle Società
Consortili le norme relative alla forma sociale sce
lta, eccetto le norme particolari e i principi
generali in tema di consorzi. Le Società Consortili
, comunque, sono società di forma, non di
sostanza: è utilizzata la forma della società perch
é si ritiene più adatta e più agile, ma nella sosta
nza
vi sono notevoli differenze fra consorzi costituiti
informa societaria e società. La loro disciplina
risulta quindi da una sorta di dialettica tra forma
e sostanza, nel senso che per il primo aspetto ci
si
deve rivolgere alle regole societarie, per il secon
do a quelle dettate in tema di consorzi.

(C)
L’Associazione
, costituita ai sensi dell’articolo 14 del Codice C
ivile, ha in sé istituzionalmente
carattere di permanenza, ma è anche vero che nel c
oncetto di associazione rientrano quelle
organizzazioni comunitarie, la cui permanenza abbia
carattere occasionale. I soggetti che intendono
costituire una associazione con riconoscimento giur
idico sono uniti dal vincolo giuridico: il
contratto di associazione che è un contratto di com
unione di scopo, in cui le parti mirano a
realizzare un interesse comune a tutti i soggetti p
artecipanti all’Associazione.
I soggetti che costituiscono l’Associazione sono re
ciprocamente uniti da un vincolo giuridico: il
contratto di associazione. Si tratta di un contratt
o di comunione di scopo, in cui le parti mirano a
realizzare un interesse comune a tutti i soggetti p
artecipanti all’associazione e che presenta element
i
peculiari rispetto ad altri contratti. Lo scopo del
l’Associazione è quello di soddisfare le necessità
di
natura o comunque non economica dei propri partecip
anti e la partecipazione ad un’associazione
non può in nessun caso essere considerata come una
forma di investimento di capitale. Questa
limitazione non implica una limitazione del tipo di
attività e può comunque svolgere un’attività di
natura economica, purché finalizzata al perseguimen
to dello scopo.
Normalmente, lo scopo comune perseguito viene raggi
unto mediante un’attività che può essere
svolto grazie al conseguimento di rendite oppure al
versamento di contributi o quote associative
versati dagli associati; la natura non economica de
lla struttura emerge dalla circostanza che tali
versamenti sono effettuati a fondo perduto e vanno
a costituire il c.d. fondo comune, che viene
utilizzato per il conseguimento degli scopi associa
tivi. Normalmente, in caso di scioglimento, il
fondo comune non viene ridistribuito ma devoluto ad
enti aventi scopo simili. La struttura aperta del
rapporto associativo consente che altri possono ade
rire all’associazione già costituita senza che
questo comporti cambiamenti nell’atto costitutivo.
Le Associazioni (e anche le Fondazioni e le altre
istituzioni di carattere privato) acquisiscono pers
onalità giuridica mediante il riconoscimento
determinato dall’iscrizione nel registro delle pers
one giuridiche, istituite presso le prefetture. La
procedura per l’acquisto della personalità giuridic
a è regolata dal D.P.R. 10 febbraio 2000, N. 361.
(D)
La Fondazione
é comunemente definita come un ente avente personal
ità giuridica costituito da
un complesso di beni destinato al perseguimento di
uno scopo. La distinzione tradizionale tra
Fondazione come
universitas bonorum
, complesso di beni diretto al perseguimento di uno
scopo, e
Associazione come
universitas personarum
, insieme di persone unite per il perseguimento di
uno
scopo comune, sia stata ampiamente criticata dalla
dottrina più recente. L’opinione preferibile
ricerca la distinzione tra i due istituti all’inter
no di una categoria omogenea, cioè quella delle
organizzazioni collettive, le quali possono assumer
e la veste dell’Associazione o della Fondazione.
Per quanto attiene all’elemento soggettivo, la natu
ra prevalentemente patrimoniale rispetto a quella,
propria dell’Associazione, prevalentemente personal
e, non deve far trascurare la presenza necessaria
degli amministratori i quali, pur non potendo dispo
rre delle finalità dell’ente, indubbiamente
valgono a fornire al medesimo una connotazione in u
na qualche misura anche riconducibile alla
considerazione dei soggetti. Ciò anche in considera
zione dell’evoluzione della prassi statutaria.
Si tende, infatti, nelle Fondazioni in cui il patri
monio é eminentemente strumentale al
raggiungimento dello scopo, in cui pertanto il patr
imonio, pur costituendo elemento essenziale della
fondazione stessa, non é altro che il mezzo mediant
e il quale gli amministratori potranno perseguire

le finalità della Fondazione, ad inserire clausole
che attribuiscono all’elemento personale (organi
amministrativi) una rilevanza sempre maggiore. Si v
edono dunque statuti in cui vengono previste
pluralità di organi amministrativi e di controllo (
Comitati direttivi, Comitati esecutivi, Collegi
sindacali, Collegi arbitrali ecc.).
Identificando nell’elemento patrimoniale un aspetto
eminentemente statico (si vedano, per es., le
Fondazioni che hanno per finalità l’elargizione di
borse di studio) e nell’elemento personale un
aspetto prevalentemente dinamico (vedi, per es., le
Fondazioni di studio scientifico), si può
affermare che in relazione allo scopo perseguito si
potrà attribuire alla Fondazione un più spiccato
elemento personale, attribuendo maggiori e più disc
rezionali poteri agli organi amministrativi.
Problemi interpretativi nascono in relazione all’ap
prezzamento dello scopo perseguibile dalla
Fondazione. Secondo l’opinione tradizionale la Fond
azione può essere costituita solo per scopi
caratterizzati dalla pubblica utilità, o comunque n
on individuale, personale, economica del
fondatore. Ci si chiede quali siano i limiti entro
i quali l’autonomia privata possa ricorrere all’ist
ituto
della Fondazione. Secondo alcuni, con il negozio di
fondazione sarebbe perseguibile qualunque
scopo, di privata o generale utilità, escludendosi,
secondo altri, solamente quegli scopi diretti al
perseguimento di un vantaggio economico dello stess
o fondatore, non mancando peraltro chi
ammette anche quest’ ultima finalità. Si potrà trat
tare di scopi di ricerca, di attività culturale,
benefica e assistenziale e cosi via.
(E)
Il GEIE
è uno strumento giuridico inquadrato nell’ordiname
nto giuridico comunitario,
caratterizzato per la sua flessibilità e volto a pr
omuovere la cooperazione transnazionale tra i Paesi
facenti parte dello Spazio Economico Europeo (i Pae
si dell’Unione Europea più Islanda,
Liechtenstein e Norvegia). Il GEIE, dal momento del
la sua iscrizione, possiede la piena capacità
giuridica, cioè la capacità di essere titolare, a p
roprio nome, di diritti e di obbligazioni di qualsi
asi
natura, la capacità di concludere contratti, di com
piere atti giuridici e di stare in giudizio. A tal
fine,
è dotato di un organo giuridicamente distinto dai s
uoi membri (l’amministratore o gli
amministratore) che lo rappresenta nei confronti di
terzi. Il GEIE va costituito ai sensi del
Regolamento del Consiglio delle Comunità Europee n.
2137/85 del 25 luglio 1985 e sottoposto, per
quanto non contemplato dal Regolamento medesimo, al
le disposizioni dettate in materia
dall’ordinamento nazionale in cui il GEIE ha sede.
Pur avendo la capacità di essere titolare, in nome
proprio, di “diritti ed obbligazioni di diversa
natura”, il GEIE non ha personalità giuridica, salv
o che ciò sia previsto dalla legislazione nazionale
applicabile (art. 1). Inoltre, salvo il beneficio d
i previa escussione, i membri rispondono
illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni
di qualsiasi natura del GEIE (art. 24). Infine, per
le questioni non disciplinate direttamente dal rego
lamento, si applica la legge nazionale dello Stato
della sede del GEIE, quale risultante dall’accordo
costitutivo (art. 2).
Il GEIE è disciplinato a due livelli diversi:
il primo è rappresentato dal Regolamento comunitari
o, il quale espone il concetto stesso di
GEIE e contiene le parti comuni ed inderogabili, fo
rmando così una fonte di diritto comunitaria
omogenea alle stregua delle norme del diritto priva
to internazionale;


il secondo è rappresentato, invece, dalla legge naz
ionale di attuazione ed applicazione di
ciascun paese, che nel caso dell’Italia è il Decret
o Legislativo 240/91.
Il GEIE costituisce in ambito comunitario una strut
tura a base contrattuale strettamente funzionale
alla collaborazione tra soggetti a livello sovranaz
ionale. Il suo scopo è quello di consentire la
creazione di un centro di imputazione di rapporti g
iuridici e che sia destinato a favorire la
cooperazione e la collaborazione economica tra gli
stessi soggetti. Consegue da questa imputazione
che il GEIE non ha lo scopo di conseguire profitti
per se stesso, ma solo per ciascuno dei suoi
membri; svolge, pertanto, un’attività strumentale,
ma non necessariamente solo ausiliaria, a quella
dei membri. Uno degli aspetti più significativi del
GEIE è quello relativo alla natura della
responsabilità dei membri che è solidale ed illimit
ata. La responsabilità illimitata è prevista
nell’intento espresso di tutelare i terzi, quale co
ntropartita all’assenza di un capitale e di vincoli
normativi al patrimonio che garantiscano le obbliga
zione del Gruppo. Forse proprio per questo
aspetto della responsabilità, il GEIE non ha mai av
uto il successo che si è auspicato.