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Start-up innovative
Legge 221/2012 – artt. 25/32 “Start-up Innovative” ATTENZIONE aggiornamento al 26 giugno 2013 |
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COSA SONO In favore delle start-up innovative sono previste una serie di agevolazioni fiscali, anche ai fini dell’iscrizione della costituzione ed iscrizione dell’impresa nel registro delle imprese, nonché deroghe al diritto societario e una disciplina particolare dei rapporti di lavoro nell’impresa. |
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SOGGETTI AMMESSI Per essere definita “start-up innovativa” la società (di capitali, costituita anche in forma cooperativa), deve essere così costituita:
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AGEVOLAZIONI Con la pubblicazione in GU 147 del 25 giugno 2013, entra in vigore il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 aprile 2013, dedicato al Fondo di garanzia per le start-up innovative e gli incubatori certificati. Nello specifico:
La start-up innovativa dal momento dell’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese è esonerata dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio. L’esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l’acquisizione della qualifica di start-up innovativa e dura comunque non oltre il 4° anno di iscrizione. Viene introdotto (art. 27) un regime fiscale e contributivo di favore per i piani di incentivazione basati sull’assegnazione di azioni, quote o titoli similari ad amministratori, dipendenti, collaboratori e fornitori delle imprese start up innovative. Il reddito derivante dall’attribuzione di questi strumenti finanziari o diritti non concorrerà alla formazione della base imponibile, sia a fini fiscali che contributivi. In questo modo, viene facilitata la partecipazione diretta al rischio di impresa. Al fine di poter attirare capitali in tali società, sono previste delle agevolazioni fiscali (art. 29) che consistono per il privato che compra quote o azioni di una start-up innovativa in una detrazione Irpef del 19% per tre anni sulla somma investita. Se ad investire invece è una società, questa potrà portare in deduzione dal reddito imponibile il 20% dell’investimento, sempre che questo venga mantenuto per almeno due anni. I contratti di lavoro a termine potranno, in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 368/2001, avere una durata maggiore e fino a 4 anni e prevedere una retribuzione composta da una parte fissa e una parte variabile (art. 28). Per quanto attiene le nuove assunzioni, l’art. 27-bis assegna il credito d’imposta per l’assunzione di personale altamente qualificato in via prioritaria rispetto alle altre imprese. Le assunzioni di personale si intendono a tempo indeterminato, compreso quello assunto attraverso i contratti di apprendistato. |
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TERMINI procedura a sportello |
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PROCEDURA |