Cos’è una start up innovativa per la legge italiana

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http://www.innovazionefinanza.it/2013/start-up-innovative/

Start-up innovative

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Ministero dello Sviluppo Economico

bando aperto Legge 221/2012 – artt. 25/32 “Start-up Innovative”
ATTENZIONE aggiornamento al 26 giugno 2013
finalità

COSA SONO
Possono essere startup innovative sia società nuove, sia società costituite da meno di 4 anni, purché quest’ultime si iscrivano nell’apposita sezione del registro delle imprese entro 60 gg. dalla entrata in vigore della legge 221/2012, (entro il 16 febbraio 2013).

In favore delle start-up innovative sono previste una serie di agevolazioni fiscali, anche ai fini dell’iscrizione della costituzione ed iscrizione dell’impresa nel registro delle imprese, nonché deroghe al diritto societario e una disciplina particolare dei rapporti di lavoro nell’impresa.
Condizione fondamentale per poter beneficiare di tali sgravi è che tali imprese siano iscritte in una sezione speciale del registro delle imprese.

soggetti ammessi SOGGETTI AMMESSI
Per essere definita “start-up innovativa” la società (di capitali, costituita anche in forma cooperativa), deve essere così costituita:

  1. i soci, persone fisiche, detengono al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria dei soci;
  2. è costituita e svolge attività d’impresa da non più di 48 mesi;
  3. ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
  4. a partire dal 2° anno di attività, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio, non è superiore a 5 milioni €;
  5. non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
  6. ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  7. non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
  8. possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
  • le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 20% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l’acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso. Le spese risultano dall’ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa;
  • impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno 3 anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero;
  • sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’ attività di impresa.
contributo

AGEVOLAZIONI

Con la pubblicazione in GU 147 del 25 giugno 2013, entra in vigore il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 aprile 2013, dedicato al Fondo di garanzia per le start-up innovative e gli incubatori certificati. Nello specifico:

  • le garanzie del Fondo vengono concesse a titolo gratuito;
  • sulle operazioni finanziarie, la garanzia viene concessa senza valutazione dei dati contabili di bilancio dell’impresa o dell’incubatore;
  • la garanzia diretta del Fondo copre fino all’80% dell’ammontare dell’esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, del soggetto richiedente nei confronti dell’impresa start-up innovativa;
  • la controgaranzia del Fondo è concessa fino alla misura massima dell’80% dell’importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80%;
  • l’importo massimo garantibile dal Fondo per singola start-up innovativa è pari a 2.5 milioni €.

La start-up innovativa dal momento dell’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese è esonerata dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio. L’esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l’acquisizione della qualifica di start-up innovativa e dura comunque non oltre il 4° anno di iscrizione.

Viene introdotto (art. 27) un regime fiscale e contributivo di favore per i piani di incentivazione basati sull’assegnazione di azioni, quote o titoli similari ad amministratori, dipendenti, collaboratori e fornitori delle imprese start up innovative. Il reddito derivante dall’attribuzione di questi strumenti finanziari o diritti non concorrerà alla formazione della base imponibile, sia a fini fiscali che contributivi. In questo modo, viene facilitata la partecipazione diretta al rischio di impresa.

Al fine di poter attirare capitali in tali società, sono previste delle agevolazioni fiscali (art. 29) che consistono per il privato che compra quote o azioni di una start-up innovativa in una detrazione Irpef del 19% per tre anni sulla somma investita. Se ad investire invece è una società, questa potrà portare in deduzione dal reddito imponibile il 20% dell’investimento, sempre che questo venga mantenuto per almeno due anni.

I contratti di lavoro a termine potranno, in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 368/2001, avere una durata maggiore e fino a 4 anni e prevedere una retribuzione composta da una parte fissa e una parte variabile (art. 28).
Quindi la durata massima dei contratti a termine nelle start-up innovative sarà di 36 mesi (durata minima 6 mesi); vi sarà comunque la possibilità ulteriore di prolungare il contratto di ulteriori 12 mesi (con l’assistenza della Direzione territoriale del lavoro) e quindi fino al periodo complessivo di 48 mesi. Tali contratti potranno poi, differentemente da quanto previsto ordinariamente, essere sottoscritti senza soluzione di continuità.

Per quanto attiene le nuove assunzioni, l’art. 27-bis assegna il credito d’imposta per l’assunzione di personale altamente qualificato in via prioritaria rispetto alle altre imprese. Le assunzioni di personale si intendono a tempo indeterminato, compreso quello assunto attraverso i contratti di apprendistato.

TERMINI
procedura a sportello

PROCEDURA
La domanda d’iscrizione si presenta in forma telematica con firma digitale tramite una Comunicazione Unica al registro delle imprese, all’Agenzia delle Entrate, all’INPS e all’INAIL.