Fondo di garanzia

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http://www.ipsoa.it/Impresa/start_up_innovative_ed_incubatori_operative_le_modalita_semplificate_di_accesso_al_fondo_di_garanzia_pmi_id1137748_art.aspx

Con la circolare n. 652 del 26 luglio 2013, Medio Credito centrale comunica l’entrata in vigore dei criteri e delle modalità semplificati di accesso al Fondo di garanzia PMI per start up innovative e incubatori certificati, così come definiti dal D.L. 179/2012. La garanzia è concessa, per tutti gli interventi, senza valutazione dei dati di bilancio, gratuitamente, con priorità di istruttoria, fino ad un importo di 2,5 milioni e con una copertura massima dell’80% per garanzia diretta e controgaranzia.

Garanzie più facili e convenienti per start up innovative e incubatori certificati, iscritti nell’apposita Sezione Speciale.

L’entrata in vigore dei criteri e delle modalità semplificati di accesso al Fondo di garanzia per le Pmi, emanati in attuazione di quanto stabilito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 26 aprile 2013 (pubblicato nella G.U. n. 147 del 25 giugno 2013) (cfr. “” del 26 giugno 2013), è stata comunicata dal MedioCredito Centrale con la Circolare n. 652 del 26 luglio 2013 .

Ai fini dell’applicazione dei criteri e modalità semplificati, l’operazione non deve essere assistita da garanzie diverse da quelle del Fondo di garanzia. In altre parole, il soggetto finanziatore, in relazione all’importo dell’operazione finanziaria, non deve acquisire alcuna garanzia, reale, assicurativa o bancaria.

In questi casi il Fondo interviene, per tutte le tipologie di operazione, senza valutazione dei dati di bilancio del soggetto beneficiario, a titolo gratuito e con priorità di istruttoria.

Inoltre, indipendentemente da durata e natura dell’operazione, l’importo massimo garantito è pari a 2,5 milioni di euro, la misura della garanzia diretta è pari all’80%. Stessa copertura è prevista per la controgaranzia a condizione che le garanzie in prima istanza rilasciate dai confidi e altri fondi di garanzia rilasciate non superino a loro volta la copertura dell’80%.

Per accedere a queste condizioni di vantaggio il rappresentante legale o procuratore speciale dell’impresa o dell’incubatore certificato deve attestarne l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

A tal fine deve utilizzare l’allegato 4 alle disposizioni operative del Fondo, appositamente modificato, che banche e confidi devono acquisire, conservare e esibire in caso di insolvenza della start-up innovativa o dell’incubatore certificato, o su semplice richiesta del Gestore del Fondo.

In seguito all’entrata in vigore dei nuovi criteri e modalità, per start up innovative e incubatori certificati non sono più in vigore le due condizioni restrittive previste dalle disposizioni operative per le nuove imprese: è infatti rimossa la limitazione alle sole operazioni a fronte di un programma di investimento e non opera più il requisito relativo alla misura minima del versamento dei mezzi propri (25% in rapporto al programma di investimento).

Qualora manchi la dichiarazione attestante l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese o il soggetto finanziatore, in relazione all’importo dell’operazione finanziaria, acquisisca garanzie, reali, assicurative o bancarie rimangono in vigore le modalità ordinarie. Nel secondo caso, però, a condizione che sia presente la dichiarazione d’iscrizione nella suddetta sezione speciale, è comunque fatta salva la concessione dell’intervento a titolo gratuito.

Fino a diversa comunicazione, le richieste di ammissione dovranno essere inoltrate al MedioCredito centrale mediante fax (n. 06/47915005) o posta (raccomandata A/R).