Start up innovative senza vincoli sui soci
La legge di conversione del decreto legge Lavoro ha portato novità anche nella “start-up innovativa”.
È tale (secondo la sua legge istitutiva, vale a dire il decreto legge 179/2012) la società di capitali non quotata, di diritto italiano, costituita anche in forma cooperativa, che ha determinate caratteristiche, tra cui: essere in attività da non più di 48 mesi; avere sede principale dei propri affari e interessi in Italia; avere un fatturato non superiore a cinque milioni di euro; non distribuire utili; avere per oggetto sociale lo sviluppo di prodotti o servizi innovativi, ad alto valore tecnologico; non essere costituita per effetto di fusione, scissione societaria o in seguito a cessione di azienda o di ramo di azienda; sostenere una certa quantità di costi in ricerca e sviluppo; avere un personale con determinate qualificazioni; essere titolare di diritti di privativa industriale.
Per effetto della legge di conversione del decreto Lavoro, il n. 76 del 2013, è stato introdotto un pacchetto di modifiche:
- è stato rimosso il vincolo che i soci fossero persone fisiche e che detenessero per 24 mesi la maggioranza del capitale sociale;
- è stata diminuita dal 20 al 15% la percentuale di spese occorrenti da destinare agli obiettivi di “ricerca e sviluppo”;
- è stata introdotte l’opzione che la forza lavoro possa anche essere composta, per almeno due terzi, da personale in possesso di laurea magistrale;
- spazio inoltre all’opzione che la società possa essere titolare di diritti relativi a un programma per elaboratore originario.
Infine, è stato abolito il termine di 60 giorni per la “manifestazione” al Registro Imprese delle società che sono già costituite.