Per le Srl costituzione in salita
Angelo Busani04 settembre 2013
Per costituire una “nuova” Srl restano da risolvere ancora diversi problemi operativi, a partire dal versamento dei cosiddetti “centesimi”. Risulta, infatti abolito, dall’articolo 9, comma 15-bis, del Dl 76/2013 come convertito in legge 99/2013, l’obbligo di versare in banca almeno il 25% del capitale sottoscritto in denaro, se la società è pluripersonale, o l’intero capitale sottoscritto, se la società è unipersonale. Tuttavia l’obbligo di versamento in banca dei centesimi è stato mantenuto per la costituzione di società per azioni (ma non è chiara questa differenza di trattamento tra Spa e Srl).
Se in linea teorica l’abolizione dell’obbligo del versamento dei centesimi in banca può apparire una semplificazione, dalla stessa derivano alcuni profili di notevole complicazione. Anzitutto, occorre osservare che la legge oggi prescrive l’effettuazione del versamento direttamente, «alle persone cui è affidata l’amministrazione» e che «i mezzi di pagamento» utilizzati per il versamento dei centesimi siano «indicati nell’atto» costitutivo (nuovo articolo 2464, comma 4, del Codice civile); per inciso, se si tratta di conferimenti di valore superiore ai mille euro, non si possono usare i contanti (articolo 49, comma 1, Dlgs 231/2007), e altro non resta che immaginarne un versamento mediante assegno (evidentemente intestato alla costituenda società).
È dubbio che però possa trattarsi di un assegno bancario: non essendone garantita la copertura, è difficile pensare che sia in tal caso rispettata la norma secondo cui «alla sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere versato» almeno il 25 per cento del capitale sottoscritto, il che è una “condizione” per poter procedere alla costituzione della società (articoli 2329, 2463 e 2464 del Codice civile).
Dal quadro normativo pare inoltre necessario che gli amministratori debbano essere presenti alla stipula dell’atto costitutivo e accettare seduta stante l’incarico. Il fatto è che la scena della presenza degli amministratori all’atto costitutivo è frequente, ma non scontata. Anzi, nel caso in cui la Srl sia costituita tra soci diversi dalle persone fisiche, è abbastanza normale che coloro che sono nominati amministratori della nuova Srl non siano presenti. La percentuale di assenza raggiunge poi la massima punta quando le Srl sono costitute da soci non italiani che, di solito, rilasciano procura al loro avvocato italiano e gli stranieri che sono nominati amministratori invariabilmente non presenziano. Di qui il dubbio se coloro che saranno nominati amministratori, in vista di tale incarico, possano sopperire a questo onere della presenza fisica. Alla risposta positiva si può probabilmente giungere attraverso due “strategie”: in vista della sua nomina, il candidato amministratore potrebbe in effetti accettare in anticipo la carica e rilasciare una procura (ad esempio, a un professionista italiano), affinchè questi possa, in nome e per conto del suo “mandante”, ricevere il versamento dei centesimi (non appare che l’attività demandata a questo procuratore sia così “personale” da non poter essere a lui delegata); i futuri soci potrebbero conferire a una banca un mandato irrevocabile di ricevere il versamento dei centesimi in un conto vincolato al fatto che una certa società sia costituita entro un dato termine e che il conto possa essere movimentato solamente da coloro che di tale società risulteranno essere gli amministratori. Quest’ultima soluzione si scontra con gli standard delle procedure bancarie, che dovrebbero essere rese flessibili a questo nuovo scenario: ma non appare impossibile riuscirci, visto che le banche, come detto, tengono comunque attiva la analoga procedura di deposito dei centesimi per la costituzione di Spa.
Altra tematica inerente a quanto è stato finora osservato è quella relativa al versamento del denaro «alle persone cui è affidata l’amministrazione». Non pare che dall’espressione normativa sia derivabile un versamento necessariamente congiunto e contemporaneo a tutti coloro che sono nominati amministratori, anche perché nel sistema c’è (articolo 1716 del Codice civile) un principio di eseguibilità in via disgiuntiva degli incarichi conferiti a una pluralità di soggetti. Pertanto, pare sufficiente che il versamento dei centesimi avvenga nelle mani di uno solo dei neo nominati amministratori e quindi a prescindere dal fatto che siano tutti presenti e che tutti abbiano già accettato la carica.
I numeri
25%
I “centesimi”
L’articolo 9, comma 15-bis, del Dl 76/2013 come convertito in legge 99/2013, ha abolito l’obbligo di versare in banca i cosiddetti “centesimi”, vale a dire una quota pari ad almeno il 25% del capitale sottoscritto in denaro, se la società è pluripersonale, o l’intero capitale sottoscritto, se la società è unipersonale
1.000
Il limite per i contanti
La legge prescrive l’effettuazione del versamento direttamente, «alle persone cui è affidata l’amministrazione» e che «i mezzi di pagamento» utilizzati per il versamento dei centesimi siano «indicati nell’atto» costitutivo. Tuttavia se si tratta di conferimenti di valore superiore ai mille euro, non si possono usare i contanti (articolo 49, comma 1, decreto legislativo 231/2007)