Nelle compagini «leggere» statuto standard derogabile
A. Bu.04 settembre 2013
Il Dl 76/2013 ha escluso il limite della partecipazione alla Srls (società a responsabilità limitata semplificata), di soci con meno di 35 anni e ha ammesso la presenza di amministratori “estranei”. Ma anche per l’applicazione di queste novità sorgono problemi operativi.
La Srls è caratterizzata dal quasi totale abbattimento dei costi professionali di costituzione, a fronte del fatto che, per dar vita a una Srls, occorre utilizzare un atto costitutivo “standard”, definito in un decreto ministeriale. Il problema è che il decreto oggi vigente (il Dm 138/2012) è disallineato con le novità apportate dal Dl 76/2013 e quindi si pongono alcuni quesiti. Si possono comunque costituire le Srls, anche senza che il Dm 138/2013 sia stato adeguato? Ed eventualmente, se la risposta alla precedente domanda è positiva, quanto il Dm 138/2012 si può “ritoccare”, visto che il Dl 76/2013 ha qualificato come “inderogabili” le clausole fissate dal provvedimento ministeriale per il “modello standard” di atto costitutivo?
A queste domande si può tentare di dare una risposta congiunta: le Srls si possono senz’altro costituire, ma modificando il Dm 138/2013 nelle parti che si sono rese obsolete, sostituendole con le prescrizioni discendenti dalle nuove norme del Dl 76/2013.
Anzitutto, occorrerebbe espungere il punto 5 del Dm 138/2013, secondo cui gli amministratori devono essere soci, poiché, come detto, il Dl 76/2013 ha reso possibile che gli amministratori siano soggetti diversi dai soci. Anzi, se si intendono nominare amministratori “estranei”, occorre senz’altro inserire nell’atto costitutivo della Srls una previsione in tal senso, al fine di disattivare il divieto di nomina di non soci comunque dettato (salvo appunto esplicita deroga) per qualsiasi Srl dall’articolo 2475 del Codice civile. Deve poi essere cancellato anche il punto 4 del Dm 138/2013, perché conteneva l’abrogato divieto di cessione di quote di partecipazione al capitale sociale a soggetti che avessero compiuto più di 34 anni.
Nonostante la disposta “inderogabilità” delle clausole del modello standard non pare inoltre che sia vietato introdurre nell’atto costitutivo clausole attinenti alla regolamentazione di “situazioni temporanee” quali: a) la data di chiusura del primo esercizio (ad esempio ragguagliandola all’anno solare); b) la durata in carica del primo organo amministrativo (per evitarne la permanenza in carica a tempo indeterminato). Invece, non pare possibile introdurre nell’atto costitutivo di Srls clausole destinate a regolamentare stabilmente la vita della società, frutto di un’opzione manifestata dai soci costituenti: principalmente, non è quindi possibile integrare lo standard fissato dal Dm 138/2012 con clausole attinenti – per citarne alcune – i “particolari diritti” dei soci, la “circolazione” delle quote di partecipazione al capitale sociale, casi di recesso ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, casi di esclusione dalla società, forme di amministrazione diverse dal consiglio di amministrazione, forme di decisione degli amministratori diverse dalla riunione collegiale, un termine per l’approvazione del bilancio maggiore di quello stabilito dalla legge, forme di decisione dei soci diverse dalla riunione assembleare, modalità di convocazione dell’assemblea e quorum assembleari diversi da quello prescritti dalla legge e l’attribuzione ai soci del potere di decisione su questioni gestionali della società.