CIRCOLARE N. 16/E
Direzione Centrale Normativa
Roma, 11 giugno 2014
OGGETTO: Articolo 25 e seguenti del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 – Agevolazioni fiscali in favore delle start-up innovative e degli incubatori certificati
INDICE
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PREMESSA ……………………………………………………………………………………………….. 3
1. NOZIONE DI START-UP INNOVATIVA E DI INCUBATORE CERTIFICATO………………………………………………………………………………………. 6
1.1 Le start-up innovative …………………………………………………………………6
1.1.2 Le start-up innovative non residenti ……………………………………………….. 12
1.1.3 Le start-up innovative già esistenti………………………………………………….13
1.2 Gli incubatori certificati ………………………………………………………….. 14
1.3 Regime di pubblicità ed esonero dall’imposta di bollo e dai diritti camerali …………………………………………………………………………………………………. 16
2. NON APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SULLE SOCIETÀ DI COMODO…………………………………………………………………………………………….. 17
3. STRUMENTI FINANZIARI DELLE START-UP INNOVATIVE E DEGLI INCUBATORI CERTIFICATI – INCENTIVI FISCALI ……………………….. 20
3.1 Assegnazione di strumenti finanziari e reddito di lavoro ………….. 21
3.1.1 Aspetti generali…………………………………………………………………………….21
3.1.2 Beneficiari dell’incentivo ……………………………………………………………… 21
3.1.3 Strumenti finanziari e diritti di opzione che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro ………………………………………………………………………. 23
3.1.4 Effetti sul reddito………………………………………………………………………….24
3.1.5 Cause di decadenza dall’incentivo …………………………………………………. 26
3.1.6 Decorrenza del regime di assegnazione incentivato………………………….. 28
3.1.7 Cessazione del regime di assegnazione incentivato ………………………….. 29
4 EMISSIONE DI STRUMENTI FINANZIARI A FRONTE DI APPORTI DI OPERE O SERVIZI ……………………………………………………………………………… 31
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5. MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER L’ACCESSO AL CREDITO DI IMPOSTA PER ASSUNZIONI DI PERSONALE NELLE START-UP INNOVATIVE E NEGLI INCUBATORI CERTIFICATI ……………………… 33
6. INCENTIVI ALL’INVESTIMENTO IN START-UP INNOVATIVE ……… 36
6.1 Ambito soggettivo e modalità di effettuazione dell’investimento agevolato………………………………………………………………………………………………… 37
6.1.1 Cause di non applicazione dell’agevolazione…………………………………… 38
6.2 Efficacia temporale dell’agevolazione ………………………………………. 40
6.3 Nozione di investimento agevolato …………………………………………… 42
6.4. Momento di effettuazione dell’investimento…………………………….. 46
6.5 Meccanismo applicativo ed effetti delle agevolazioni ………………… 48
6.5.1 Detrazione per i soggetti IRPEF……………………………………………………..48
6.5.2 Deduzione per i soggetti IRES ………………………………………………………. 53
6.5.3 Investimenti indiretti per il tramite di società intermediarie ………………. 54
6.5.4 Calcolo dell’agevolazione in caso di consolidato e trasparenza fiscale .. 55
6.6. Condizioni per fruire delle agevolazioni ………………………………….. 56
6.7 Cause di decadenza dalle agevolazioni……………………………………… 59
6.7.1 Cessione delle partecipazioni ………………………………………………………… 60
6.7.2 Altre cause di decadenza ………………………………………………………………. 62
6.7.3 Investimenti indiretti per il tramite di altre società……………………………. 64
6.8 Effetti della decadenza…………………………………………………………….. 65
PREMESSA
Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, noto come “decreto crescita-bis”, ha introdotto un
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quadro organico di disposizioni, riguardanti la nascita e lo sviluppo di imprese startup innovative, cui è dedicata l’intera Sezione IX del provvedimento normativo.
Le citate disposizioni, finalizzate a creare condizioni e strumenti favorevoli per la nascita e lo sviluppo di start-up innovative, mirano ad introdurre, come precisato nella relazione di accompagnamento al decreto crescita-bis, “per la prima volta nel panorama legislativo italiano, un quadro di riferimento nazionale coerente per le start-up”.
Il comma 1 dell’articolo 25, del decreto-legge n. 179 del 2012, contenente disposizioni di natura programmatica, individua, in particolare, nella “crescita sostenibile”, nello “sviluppo tecnologico”, nella “nuova imprenditorialità” e nell’“occupazione” gli obiettivi fondamentali perseguiti dall’intero corpus di disposizioni, al fine ultimo di “contribuire allo sviluppo di nuova cultura imprenditoriale, alla creazione di un contesto maggiormente favorevole all’innovazione, così come a promuovere maggiore mobilità sociale e ad attrarre in Italia talenti, imprese innovative e capitali dall’estero”.
L’impianto normativo originario è stato oggetto, prima ancora della concreta attuazione, di un successivo intervento da parte del legislatore che ha apportato alcune modifiche.
Si fa riferimento, in particolare, ai commi 16 e 16-bis dell’articolo 9 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, che, intervenendo sulla formulazione dei commi 2 e 3 dell’articolo 25 del decreto-legge n. 179 del 2012, hanno introdotto alcuni correttivi concernenti i requisiti di accesso allo status di impresa “start-up innovativa”, rendendoli meno restrittivi e ampliando, così, la platea delle imprese neo-costituite che possono rientrare in tale nozione e beneficiare del relativo regime di favore.
Nell’ambito delle disposizioni in favore della promozione e dello sviluppo delle start-up innovative e degli incubatori certificati – ovverosia di quelle società di cui al comma 5 del citato articolo 25, che offrono servizi per sostenere la nascita e lo
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sviluppo di start-up innovative – particolare rilievo assumono le agevolazioni di carattere fiscale, che perseguono obiettivi diversificati.
L’articolo 26 del decreto crescita-bis prevede, nei confronti delle start-up innovative, la non applicazione della disciplina sulle “società di comodo” e in “perdita sistematica” (al comma 4) e l’esonero dal versamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria connessi agli adempimenti per l’iscrizione al registro delle imprese (al comma 8).
Con l’obiettivo di fornire alle start-up innovative e agli incubatori certificati uno strumento per favorire la fidelizzazione e l’incentivazione del proprio management e di tutto il personale in generale, l’articolo 27, commi da 1 a 3, dispone invece l’esenzione, sia ai fini fiscali che contributivi, del reddito di lavoro derivante dall’assegnazione di strumenti finanziari emessi dalle stesse start-up innovative o dagli incubatori certificati in favore degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori continuativi.
Inoltre, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 27, le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell’apporto di opere e servizi resi in favore di imprese start-up innovative o di incubatori certificati non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l’apporto.
L’articolo 27-bis, poi, prevede che per le start-up innovative e per gli incubatori certificati l’applicazione dell’agevolazione per le assunzioni di personale altamente qualificato, di cui all’articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, avvenga secondo modalità semplificate.
In ultimo, l’articolo 29, al fine di favorire gli investimenti in start-up innovative, introduce – in favore dei soggetti che investono nel capitale delle startup innovative – un’agevolazione fiscale consistente in una riduzione delle imposte sui redditi derivante dalla concessione di detrazioni o di deduzioni.
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Con riferimento a tale ultimo regime agevolativo, il legislatore ha previsto esplicitamente l’applicazione della cosiddetta clausola di standstill, di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, subordinando l’efficacia della disposizione all’acquisizione dell’autorizzazione della Commissione europea, richiesta dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Con la decisione di “non sollevare obiezioni contro tale misura” – C(2013) 8827 final del 5 dicembre 2013, pubblicata sulla GUUE n. 17 del 21 gennaio 2014 – l’esecutivo comunitario ha autorizzato la misura, configurandola come aiuto di Stato “compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE”, sulla base degli “Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese” (2006/C 194/02), pubblicati sulla GUUE C 194 del 18 agosto 2006, come modificati dalla Comunicazione della Commissione 2010/C 329/05 (di seguito, Orientamenti sul capitale di rischio).
Da ultimo, con il decreto 30 gennaio 2014, emanato ai sensi del comma 8 dell’articolo 29 dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2014 (di seguito anche decreto attuativo), sono state disciplinate le modalità attuative delle predette agevolazioni, in riferimento alle quali con la presente circolare – condivisa con il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito anche “MiSE”) – si forniscono i primi chiarimenti interpretativi.
Per quanto riguarda gli aspetti non fiscali della disciplina contenuta nella Sezione IX del decreto-legge n. 179 del 2012, si fa rinvio ai chiarimenti forniti dal MiSE e da Unioncamere, reperibili sui rispettivi siti internet.
1. NOZIONE DI START-UP INNOVATIVA E DI INCUBATORE CERTIFICATO 1.1 Le start-up innovative 7
L’articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 179 del 2012, introduce nell’ordinamento la nozione di “impresa start-up innovativa” definendola quale “società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato
o su un sistema multilaterale di negoziazione” in possesso di determinati requisiti. L’articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 30 gennaio 2014 di attuazione delle agevolazioni disciplinate dall’articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012, precisa che si considerano start-up innovative anche le società “… non residenti in possesso dei medesimi requisiti, ove compatibili, a condizione che le stesse siano residenti in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo ed esercitino nel territorio dello Stato un’attività d’impresa mediante una stabile organizzazione”.
Le start-up innovative possono, di conseguenza, assumere la forma giuridica di: società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, società cooperativa, Societas Europaea residente in Italia, ovvero società non residenti in possesso dei medesimi requisiti di quelle residenti, a condizione che le stesse siano residenti in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo ed esercitino in Italia un’attività di impresa mediante una stabile organizzazione.
Per Societas Europaea si intende quella costituita in base al Regolamento (CE) 2157/2001, nonché la società cooperativa europea disciplinata dal Regolamento (CE) n. 1435/2003.
Le start-up innovative – per definirsi tali ed accedere alla disciplina di favore prevista per tali categorie di imprese – devono possedere i seguenti requisiti “cumulativi”, nonché taluni requisiti “alternativi”.
Ai sensi dell’articolo 25, comma 2, le start-up innovative:
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- devono essere costituite e devono svolgere la propria attività d’impresa da non più di 48 mesi;
- devono avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente della propria attività “lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico”;
- a partire dal secondo anno di attività, devono avere un totale del valore della produzione annua -dichiarato nella voce A del conto economico di cui all’articolo 2425 del codice civile -risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio non superiore a 5 milioni di euro;
- non devono aver distribuito utili dall’anno della loro costituzione né
devono distribuirli per tutta la durata del regime agevolativo; – devono stabilire la sede principale dei loro affari e interessi in Italia; – non devono essere costituite per effetto di un’operazione di scissione o
fusione né a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.
Con riferimento a tale ultimo requisito, si evidenzia preliminarmente che le misure di sostegno alle start-up innovative, contenute nella sezione IX del decreto- legge n. 179 del 2012, come ribadito nella relazione illustrativa al provvedimento normativo che le introduce, sono “volte a favorire la nascita e la crescita di nuove imprese innovative”.
Nella logica di favorire esclusivamente le “nuove” imprese innovative, l’orizzonte temporale previsto per l’applicazione della disciplina start-up è di quarantotto mesi decorrenti dalla data di costituzione della start-up innovativa, in quanto tale termine viene ritenuto “congruo per la fase di avviamento e crescita di una nuova impresa innovativa”.
In base alla medesima logica tendente ad agevolare l’avvio di nuove attività imprenditoriali a contenuto innovativo e a creare un volano per la crescita delle
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nuove attività, si ritiene che il riferimento alle operazioni di “fusione”, “scissione societaria”, “ cessione di azienda o di ramo di azienda”, quali presupposti ostativi ai fini del riconoscimento dello status di start-up innovativa, debba essere inteso in generale, come divieto di costituzione di imprese agevolabili per effetto di un’operazione di riorganizzazione aziendale, ivi compresa quella di conferimento d’azienda o di ramo d’azienda.
L’operazione di trasformazione (a differenza delle operazioni di scissione, fusione, conferimento e cessione d’azienda o ramo di essa) non ostacola, invece, il riconoscimento del regime di cui agli articoli 25 e seguenti del decreto-legge n. 179 del 2012, come anche espressamente chiarito dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 0164029 dell’8 ottobre 2013.
In particolare, con la sopracitata nota, il MiSE, in risposta ad uno specifico quesito della Camera di Commercio di Rimini, ha riconosciuto la possibilità di accedere al regime delle start-up innovative ad una società a responsabilità limitata unipersonale costituita per effetto della cessione di un’azienda individuale, titolare di una privativa industriale, al fine di non “creare un regime di discriminazione nei confronti di quei soggetti imprenditori individuali, che pur titolari di una privativa industriale, non potrebbero avvalersi del disposto normativo previsto dall’articolo 25 e seguenti, in quanto non costituiti in forma societaria, ed in quanto (al contempo) impediti a trasformarsi in società”.
Il citato Ministero ha, pertanto, ritenuto che nel caso specifico, sussistendo tutti gli altri requisiti, si potesse concedere al soggetto di accedere al regime della Sezione IX del decreto-legge n. 179 del 2012.
Si fa presente, inoltre – sulla base della ratio sottesa al requisito in esame – che operazioni di aggregazione aziendale poste in essere da parte delle start-up innovative nelle fasi immediatamente successive alla loro costituzione, che sarebbero state ostative all’acceso al regime, possono essere valutate
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dall’Amministrazione finanziaria, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, al fine di scongiurare comportamenti diretti ad aggirare il divieto sopra richiamato.
Con il decreto-legge del 28 giugno 2013, n. 76, è stata soppressa la disposizione che imponeva – al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi – che la maggioranza delle azioni o delle quote rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria dei soci fosse detenuta da persone fisiche. Per effetto di tale modifica possono assumere la qualifica di start-up innovative, fermo restando il rispetto di tutti gli altri requisiti, le società controllate anche interamente da soci diversi dalle persone fisiche.
Le start-up innovative, per definirsi tali, devono inoltre possedere almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti “alternativi”:
1) sostenere “spese in ricerca e sviluppo … uguali o superiori al 15 per cento del maggior valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa”. Per espressa previsione di legge, sono escluse le spese per l’acquisto e la locazione di beni immobili mentre, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono da annoverarsi le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso. Le spese di ricerca e sviluppo devono risultare dall’ultimo bilancio approvato ed essere descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione dovrà risultare da dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa. In questo caso, ai fini della determinazione del requisito in esame, è sufficiente che, attraverso la dichiarazione, il legale rappresentante presenti una previsione dettagliata delle spese in attività di ricerca e sviluppo che la start-up innovativa intende sostenere nel corso del primo esercizio di attività (attribuibili al primo
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esercizio secondo il principio di competenza); così facendo, egli si impegna a riportare nel primo bilancio d’esercizio i costi per spese in attività in ricerca e sviluppo effettivamente sostenute dalla start-up innovativa, consentendo alle autorità competenti una verifica del rispetto del requisito in commento del 15%;
2) impiegare “come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo”,
a) “in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, … personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana
o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero”; b) “ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, … personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270”;
3) essere “titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero … titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa”.
Si fa presente infine che ai sensi del comma 4 dell’articolo 25 si definiscono “a vocazione sociale” le start-up innovative che operano in via esclusiva in settori specifici che la legge considera di particolare valore sociale.
Trattasi dei settori in cui operano le imprese sociali indicati all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155: assistenza sociale, assistenza sanitaria, assistenza socio sanitaria, educazione istruzione e formazione, tutela dell’ambiente, valorizzazione del patrimonio culturale, turismo sociale,
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formazione universitaria e post-universitaria, servizi culturali, formazione extra- scolastica, servizi strumentali alle imprese sociali di enti composti al 70 per cento da imprese sociali.
Nel caso di conferimento in una start-up innovativa a vocazione sociale, viene maggiorato l’incentivo fiscale riconosciuto agli investitori.
1.1.2 Le start-up innovative non residenti Il decreto attuativo, con l’articolo 1, comma 2, lettera b), chiarisce che la nozione di start-up innovativa comprende “le società indicate all’articolo 25, commi 2 e 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, anche non residenti in possesso dei medesimi requisiti, ove compatibili, a condizione che le stesse siano residenti in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo ed esercitino nel territorio dello Stato un’attività d’impresa mediante una stabile organizzazione”.
La relazione illustrativa al decreto attuativo annovera tra i requisiti “compatibili” il periodo di svolgimento dell’attività, il limite del valore della produzione annua e l’oggetto dell’attività esercitata.
Con riferimento specifico al requisito relativo all’obbligo di avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente della propria attività “lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico”, si ritiene che tale requisito deve sussistere anche in capo alla stabile organizzazione in Italia, la quale, pertanto, deve svolgere un’attività ammissibile al regime delle start-up innovative, anche se non necessariamente coincidente con quella della società estera.
Parimenti il possesso di almeno uno dei requisiti di cui all’articolo 25, comma 2, lettera h), del decreto-legge n. 179 del 2012, nonché il requisito per cui la start-up innovativa non deve essere stata costituita per effetto di un’operazione di
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aggregazione aziendale, devono essere verificati anche con riferimento alla stabile organizzazione.
Non è richiesto, naturalmente, per le start-up innovative non residenti il requisito di avere la sede principale dei propri interessi ed affari in Italia atteso che le stesse esercitano in Italia attività di impresa mediante una stabile organizzazione.
1.1.3 Le start-up innovative già esistenti Per espressa previsione del comma 3 dell’articolo 25 della legge istitutiva, “le società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in possesso dei requisiti previsti dal comma 2, sono considerate start-up innovative ai fini del presente decreto se depositano presso l’Ufficio del registro delle imprese, di cui all’articolo 2188 del codice civile, una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2”.
Possono, pertanto, accedere al regime speciale delle start-up innovative anche le società già esistenti, a condizione che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo.
In particolare, per ottenere la qualifica di start-up innovativa, le società già costituite devono depositare presso l’Ufficio del registro delle imprese, di cui all’articolo 2188 del codice civile, una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale in cui si attesta il possesso dei requisiti previsti dal sopracitato comma 2 dell’articolo 25.
In merito alla durata di applicazione del regime agevolativo, il predetto articolo 25, comma 3, prevede che: “… la disciplina di cui alla presente sezione trova applicazione per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se la start-up innovativa è stata costituita entro i due anni
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precedenti, di tre anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti, e di due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti”.
Al riguardo, con nota prot. n. 0103425 del 30 maggio 2014, il MiSE ha precisato che “considerando la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 179/2012 (20 ottobre 2012) e quella di entrata in vigore della legge n. 221/2012 (18 dicembre 2012)”, per le start-up innovative già costituite “la durata di applicazione della disciplina delle start-up innovative è regolata secondo quanto indicato nel seguente schema”:
Data di costituzione dell’impresa Durata massima di applicazione della disciplina Se è costituita dal 20 ottobre 2010 e fino al 18 dicembre 2012 4 anni (fino al 18 dicembre 2016) Se è costituita dal 20 ottobre 2009 e fino al 19 ottobre 2010 3 anni (fino al 18 dicembre 2015) Se è costituita dal 20 ottobre 2008 e fino al 19 ottobre 2009 2 anni (fino al 18 dicembre 2014)
1.2 Gli incubatori certificati Il comma 5 del più volte citato articolo 25 definisce la figura dell’“incubatore certificato di start-up innovative”, quale società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero quale Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che offre servizi, anche in modo non esclusivo, per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative.
Come precisato nella relazione illustrativa, “l’incubatore di imprese start-up innovative è il soggetto che spesso ne accompagna il processo di avvio e di crescita, nella fase che va dal concepimento dell’idea imprenditoriale fino ai primi anni di vita, e lavora allo sviluppo della start-up innovativa, formando e affiancando i fondatori sui temi salienti della gestione di una società e del ciclo di business, fornendo sostegno operativo, strumenti di lavoro e sede nonché segnalando l’impresa agli investitori ed eventualmente investendovi esso stesso”.
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L’incubatore certificato – al fine di fruire della disciplina di favore, contenuta nella sezione IX del decreto-legge n. 179 del 2012 – deve avere i seguenti requisiti, tassativamente elencati dal comma 5 dell’articolo 25:
a) disporre di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;
b) disporre di attrezzature adeguate all’attività delle start-up innovative, quali sistemi di accesso in banda ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;
c) essere amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e avere a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;
d) avere regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative;
e) avere adeguata e comprovata esperienza nell’attività di sostegno a start-up innovative.
Il possesso dei suddetti requisiti deve essere autocertificato dall’incubatore, mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale al momento dell’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, sulla base degli indicatori e dei relativi valori minimi stabiliti con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (cfr. decreto del MiSE del 21 febbraio 2013, recante “Requisiti incubatori di start-up innovative”; di seguito “decreto incubatori”).
L’incubatore certificato per potersi qualificare come tale deve, infatti, iscriversi nella sezione speciale del registro delle imprese, di cui all’articolo 2188 del codice civile, presentando un apposito modulo di domanda in formato elettronico, reperibile sul sito Internet del MiSE nella sezione “Start-up innovative” (cfr. articolo 2 del sopracitato decreto incubatori). La domanda di iscrizione deve
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contenere le informazioni indicate al comma 13 dell’articolo 25, che devono essere aggiornate con cadenza non superiore a sei mesi, ai sensi del successivo comma 14.
Inoltre, come per le start-up innovative, anche per gli incubatori certificati la norma richiede che entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale attesti, con una dichiarazione depositata presso il registro delle imprese, il mantenimento del possesso dei requisiti richiesti dalla norma per qualificarsi quale incubatore certificato di start-up innovative. Il mancato deposito di tale dichiarazione è equiparato alla perdita dei requisiti (cfr. commi 15 e 16 dell’articolo 25).
1.3 Regime di pubblicità ed esonero dall’imposta di bollo e dai diritti camerali Le start-up innovative e gli incubatori certificati – per poter beneficiare della disciplina contenuta nella sezione IX del decreto-legge n. 179 del 2012 – sono tenuti ad osservare un apposito regime pubblicitario, iscrivendosi nella sezione speciale del registro delle imprese, istituita presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi del comma 8 dell’articolo 25. Tale iscrizione si aggiunge alla “consueta ed obbligatoria” iscrizione nella sezione ordinaria del medesimo registro.
Come previsto dal comma 8 del successivo articolo 26 del decreto-legge n. 179 del 2012, rubricato “Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l’avvio”, a decorrere dalla loro iscrizione nella suddetta sezione speciale del registro delle imprese, le start-up innovative e gli incubatori certificati “sono esonerati dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di commercio”.
Con riferimento all’esonero dal versamento dei diritti di segreteria Unioncamere, sulla base di esplicita richiesta da parte del MiSE, ha chiarito che l’esonero deve essere interpretato “nella sua più ampia accezione possibile”.
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In coerenza con tale indirizzo, si ritiene che anche l’esonero dal versamento dell’imposta di bollo possa essere interpretato come esonero generale, relativo a tutti gli atti posti in essere dalle start-up innovative, successivi all’iscrizione nel registro delle imprese, quali gli aumenti di capitale agevolati.
Tale esenzione, specifica la norma, “è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l’acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato, e dura comunque non oltre il quarto anno di iscrizione”.
La perdita dei requisiti per la qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato, alla quale è equiparato il mancato deposito della dichiarazione che attesta il mantenimento del possesso dei predetti requisiti, comporta la cancellazione d’ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese e, di conseguenza – permanendo l’iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese – l’obbligo di versamento di quanto dovuto ai fini dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria.
2. NON APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SULLE SOCIETÀ DI COMODO Con l’obiettivo di favorire la nascita di start-up innovative, l’articolo 26, comma 4, del decreto-legge n. 179 del 2012, prevede che alle stesse non si applica la disciplina sulle società cosiddette di comodo, ovverosia quella sulle società cosiddette “non operative”, di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e quella sulle cosiddette “società in perdita sistematica” di cui all’articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
Come noto, la disciplina sulle società non operative e le norme sui relativi presupposti, alle quali si è aggiunta nel corso del 2011 la disciplina sulle società in perdita sistematica, sono state introdotte al chiaro scopo di disincentivare il ricorso all’utilizzo dello strumento societario come schermo per nascondere l’effettivo proprietario di beni, avvalendosi delle più favorevoli norme dettate per le società e
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di contrastare le società non che non abbiano un interesse effettivo allo svolgimento di attività operative commerciali.
L’effetto della disciplina sulle società non operative è di quantificare in via presuntiva (sulla base degli asset posseduti e di coefficienti predeterminati) il reddito imponibile di periodo del soggetto ritenuto “di comodo” e di liquidare su detto reddito le imposte dovute. Nel caso in cui, poi, lo stesso soggetto abbia la forma giuridica di società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandata per azioni), è previsto un ulteriore aggravio dato da una maggiorazione dell’aliquota ordinaria dell’imposta sul reddito delle società, in misura pari a 10,5 punti percentuali.
Ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, infine, il legislatore ha previsto, per i soggetti che si qualificano come “di comodo”, la determinazione in via presuntiva del valore della produzione netta su cui applicare le aliquote d’imposta nella maniera ordinaria.
Nello specifico, per verificare lo status di società non operativa è necessario effettuare il test di operatività di cui al comma 1 dell’articolo 30 della legge n. 724 del 1994, teso a verificare se nell’ultimo triennio (ivi compreso l’esercizio per cui è operata la predetta verifica) la media dei ricavi, incrementi di rimanenze e proventi (esclusi quelli di carattere straordinario) risultanti dal conto economico – cosiddetti ricavi effettivi – sia almeno pari al valore determinato mediante applicazione, alla media triennale dei valori attribuibili agli asset patrimoniali specificamente previsti dal comma 1 dell’articolo 30, delle percentuali ivi indicate – cosiddetti ricavi presunti.
Inoltre, per effetto del citato articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecis, del decreto-legge n. 138 del 2011, sono considerate “di comodo” anche le società che per tre periodi di imposta consecutivi hanno presentato dichiarazioni in perdita fiscale, nonché le società che nello stesso arco temporale siano risultate “per due periodi di imposta in perdita fiscale ed in uno abbiano dichiarato un reddito
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inferiore all’ammontare determinato ai sensi dell’articolo 30, comma 3, della citata legge n. 724 del 1994”.
Si ricorda che nei confronti delle società in perdita sistematica, la disciplina sulle società di comodo opera a decorrere dal quarto periodo di imposta successivo ai tre periodi di osservazione.
La non applicazione della disciplina della società non operative di cui all’articolo 30 della legge n. 724 del 1994 – prevista dall’articolo 26, comma 4, del decreto-legge n. 179 del 2012 – comporta, pertanto, che per tutto il periodo in cui la società ha i requisiti per qualificarsi quale start-up innovativa la stessa non è tenuta ad effettuare il sopra richiamato test di operatività.
Inoltre, ai sensi del medesimo comma 4 dell’articolo 26, alle start-up innovative non si applica neanche la disciplina delle società in perdita sistematica per tutto il periodo in cui mantengono i requisiti per qualificarsi come start-up innovative.
Nel periodo successivo a quello in cui viene meno la qualifica di start-up innovativa, la società è, invece, tenuta alla effettuazione del test di operatività di cui all’articolo 30 della legge n. 724 del 1994 e, come chiarito con la circolare n. 25/E del 4 maggio 2007, nella determinazione dei ricavi presunti e di quelli effettivi occorre considerare i due periodi di imposta precedenti a quello in osservazione, anche se interessati da cause di non applicazione della disciplina.
Ai fini della applicazione della disciplina delle società in perdita sistematica, si precisa che il cosiddetto “triennio di osservazione” decorre dal periodo di imposta successivo a quello in cui viene meno la qualifica di start-up innovativa.
Solo da tale periodo, dunque, potranno essere verificati i presupposti richiesti dall’articolo 2, commi 36-decies e 36-undecies, del decreto-legge n. 138 del 2011, ai fini dell’applicazione della disciplina in parola.
Ad esempio, nel caso di una società costituita il 16 aprile 2013 e in possesso della qualifica di start-up innovativa fino al 15 aprile 2017, si ha che:
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-la disciplina sulle società cosiddette “non operative” non trova applicazione per il 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017; ciò comporta che il primo periodo di imposta di applicazione della suddetta disciplina è il 2018, sempreché non sussistano, per tale periodo, cause di esclusione o di disapplicazione;
-la disciplina sulle cosiddette “società in perdita sistematica” non trova applicazione per il 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017; il primo periodo utile di applicazione della suddetta disciplina potrà essere il 2021, qualora nel relativo “triennio di osservazione” (ossia, 2018, 2019 e 2020) ricorrano i presupposti previsti dall’articolo 2, commi 36-decies e 36-undecies, del decreto-legge n. 138 del 2011 e non sussistano eventuali cause di disapplicazione in uno o più degli anni del citato triennio di osservazione ovvero cause di esclusione nello stesso 2021.
3. STRUMENTI FINANZIARI DELLE START-UP INNOVATIVE E DEGLI INCUBATORI CERTIFICATI – INCENTIVI FISCALI Tra gli interventi previsti a favore delle start-up innovative e degli incubatori certificati il decreto-legge n. 179 del 2012 prevede all’articolo 27 agevolazioni di carattere fiscale e contributivo che si applicano agli strumenti finanziari diretti a remunerare prestazioni lavorative e consulenze qualificate (work for equity).
In particolare, le misure previste sono finalizzate a:
- incentivare e fidelizzare i lavoratori dipendenti, i collaboratori e gli
amministratori delle start-up innovative e degli incubatori certificati,
stabilendo l’irrilevanza fiscale e contributiva degli strumenti finanziari ad
essi assegnati ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente
e assimilato (commi da 1 a 3);
- favorire l’acquisizione di opere o servizi qualificati da parte delle start-up innovative e degli incubatori certificati, stabilendo l’irrilevanza fiscale degli strumenti finanziari ricevuti a fronte di apporti, sia di opere e servizi,
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sia di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi resi in favore delle start-up innovative e degli incubatori certificati (comma 4).
3.1 Assegnazione di strumenti finanziari e reddito di lavoro 3.1.1 Aspetti generali L’articolo 27, commi da 1 a 3, del decreto-legge n. 179 del 2012, prevede la non rilevanza ai fini fiscali e contributivi del reddito di lavoro derivante dall’assegnazione di strumenti finanziari effettuata dalle start-up innovative o dagli incubatori certificati in favore dei propri amministratori, dipendenti e collaboratori continuativi, ovvero derivante dall’esercizio di diritti di opzione su strumenti finanziari da parte dei predetti soggetti.
Nella relazione illustrativa è specificato che il regime fiscale e contributivo di favore per i piani di incentivazione basati sull’assegnazione di strumenti finanziari è stato introdotto “nell’ottica di fornire alle start-up innovative e agli incubatori certificati il necessario strumento per favorire la fidelizzazione e l’incentivazione del management”.
Detto regime di incentivazione, specifico per amministratori, dipendenti e collaboratori di start-up innovative e di incubatori certificati, si affianca a quello previsto, per la generalità dei dipendenti delle imprese, dall’articolo 51, comma 2, lett. g), del TUIR.
Nel seguito, nell’illustrare il regime dell’incentivo fiscale in esame, sono evidenziate anche le principali differenze rispetto a quello previsto dal TUIR, in termini di presupposti e condizioni di applicazione.
3.1.2 Beneficiari dell’incentivo L’articolo 27, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 179 del 2012 individua i beneficiari dell’agevolazione negli “amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi” delle start-up innovative e degli incubatori certificati.
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La relazione illustrativa al decreto-legge specifica che, tra i soggetti che possono beneficiare dell’esenzione in oggetto, sono compresi:
i) gli amministratori;
ii) i lavoratori legati da un rapporto di lavoro dipendente con la start-up
innovativa o con l’incubatore certificato, anche se a tempo determinato o
part-time;
iii) i collaboratori continuativi, vale a dire tutti quegli altri soggetti, ivi inclusi i
lavoratori a progetto, il cui reddito viene normalmente qualificato come
reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ai fini fiscali, diversi dai
prestatori di opere e servizi di cui al comma 4 del presente articolo.
Considerato che il regime agevolato in esame riguarda il reddito di lavoro dipendente e assimilato, si ritiene che detto regime non sia applicabile nell’ipotesi in cui l’ufficio di amministratore rientri nell’oggetto della professione esercitata dal contribuente e, quindi, il relativo reddito rientri tra quelli di lavoro autonomo in base all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR. Detta fattispecie, ove ne sussistano i presupposti, potrà rientrare nel campo di applicazione dell’esenzione dall’IRPEF prevista per l’apporto di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali, di cui al comma 4 dell’articolo 27, per il quale si fa rinvio al paragrafo 4.
Inoltre, data l’espressa limitazione ai “collaboratori continuativi”, il regime incentivante non è applicabile ai collaboratori meramente occasionali, il cui reddito rientra nell’ambito dei redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lett. l), del TUIR.
In assenza di specifici vincoli in tal senso, il regime agevolativo in esame è applicabile indipendentemente dalla circostanza che sia realizzato un piano incentivante rivolto alla generalità degli amministratori, dipendenti e collaboratori continuativi della start-up innovativa o dell’incubatore certificato, ovvero rivolto solamente ad alcuni di essi.
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Detto elemento distingue il regime incentivante in esame da quello di cui all’articolo 51, comma 2, lett. g), del TUIR, espressamente limitato alle azioni “offerte alla generalità dei dipendenti”, ricomprendendosi tra questi anche collaboratori continuativi (tra cui gli amministratori) che producono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (cfr. circolare n. 207/E del 2000).
3.1.3 Strumenti finanziari e diritti di opzione che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro L’articolo 27, comma 1, del citato decreto-legge individua l’oggetto dell’agevolazione nella non rilevanza del reddito “derivante dall’assegnazione … di strumenti finanziari o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l’attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari, nonché dall’esercizio di diritti di opzione attribuiti per l’acquisto di tali strumenti finanziari …”.
La relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del decreto-legge chiarisce che “Tra gli emolumenti premiali oggetto dell’esenzione, devono intendersi ricompresi tutti gli incentivi attribuiti mediante l’assegnazione, a titolo gratuito od oneroso, di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi emessi o diritti assegnati dalle start-up innovative, ivi inclusi i piani di incentivazione che prevedano (i) la diretta assegnazione di strumenti finanziari (anche sotto forma di cd. restricted stock), (ii) l’attribuzione di opzioni di sottoscrizione o acquisto di strumenti finanziari, (iii) la promessa di assegnare strumenti finanziari nel futuro (le c.d. restricted stock unit)”.
Per quanto concerne l’individuazione degli strumenti finanziari che sono ammessi all’incentivo, come specificato nel successivo comma 2 e nella relazione illustrativa, si deve fare riferimento a strumenti finanziari “partecipativi”, ossia a strumenti finanziari similari alle azioni la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente (cfr. articolo 44, comma 2, lett. a, del TUIR).
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Il comma 2 dell’articolo 27 in esame prevede uno specifico vincolo che riguarda i soggetti emittenti, consentendo l’applicazione del regime di non concorrenza al reddito esclusivamente con riferimento “all’attribuzione di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi o diritti emessi dalla start-up innovativa e dall’incubatore certificato con i quali i soggetti suddetti intrattengono il proprio rapporto di lavoro, nonché di quelli emessi da società direttamente controllate da una start-up innovativa o da un incubatore certificato.”.
Il vincolo relativo ai soggetti emittenti risulta essere più circoscritto di quello rilevante per l’articolo 51, comma 2, lett. g), del TUIR in quanto il comma 2-bis del medesimo articolo 51 ne prevede l’applicazione “alle azioni emesse dall’impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonché a quelle emesse da società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla medesima società che controlla l’impresa.”, ammettendo anche le società controllanti e “sorelle”.
Infine, si evidenzia che l’articolo 27 in esame riconosce il regime di favore senza prevedere alcun limite di importo non imponibile degli strumenti finanziari, diversamente a quanto disposto dall’articolo 51, comma 2, lett. g), del TUIR che limita la non concorrenza al reddito alle azioni assegnate ai dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo di imposta a euro 2.065,83 per dipendente.
3.1.4 Effetti sul reddito L’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 179 del 2012 prevede che il “reddito di lavoro” derivante dall’assegnazione da parte delle start-up innovative e degli incubatori certificati ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di azioni, quote o strumenti finanziari partecipativi, o dall’esercizio di diritti di opzione attribuiti per l’acquisto di tali strumenti finanziari “non concorre
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alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi”.
La disposizione in esame introduce una deroga alle ordinarie regole di determinazione dei redditi di lavoro dipendente, di cui al comma 1 dell’articolo 51 del TUIR, che sono costituiti da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.
Con riguardo agli “amministratori” e ai “collaboratori continuativi”, si ricorda che ai fini delle imposte sui redditi l’articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR assimila ai redditi di lavoro dipendente “le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore … di società …, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici … non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente … o nell’oggetto dell’arte o professione … esercitate dal contribuente.”. Per la relativa determinazione l’articolo 52 del TUIR rinvia alle disposizioni sulla determinazione del reddito di lavoro dipendente contenute nell’articolo 51.
Ne consegue che, al ricorrere delle condizioni previste dalla disposizione in esame, l’assegnazione di azioni, quote o strumenti finanziari partecipativi, o l’esercizio di diritti di opzione per l’acquisto di strumenti finanziari non rileva a fini reddituali nel periodo di imposta di assegnazione o di esercizio del diritto.
Assumerà rilevanza reddituale, invece, la successiva cessione di detti strumenti finanziari. Al riguardo, è necessario distinguere tra:
– la cessione alla start-up innovativa, all’incubatore certificato, alla società emittente o a qualsiasi soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla start 26
up o dall’incubatore certificato, ovvero è controllato dallo stesso soggetto che controlla la start-up innovativa o l’incubatore certificato. Tale ipotesi costituisce una causa di decadenza dall’incentivo, per la cui trattazione si rinvia al successivo paragrafo 3.1.5;
– la cessione ad altri soggetti. In questo secondo caso, la cessione degli strumenti finanziari assume rilevanza quale reddito diverso ai sensi dell’articolo 67 del TUIR, come confermato anche dal disposto del comma 5 dell’articolo 27 del decreto-legge n. 179 del 2012 secondo cui “Le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso degli strumenti finanziari di cui al presente articolo sono assoggettate ai regimi loro ordinariamente applicabili.”.
Per la determinazione dell’importo imponibile delle plusvalenze in esame rileva quanto previsto dall’articolo 68, comma 6, del TUIR secondo cui le plusvalenze “… sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito … ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione …”.
Di conseguenza, in caso di assegnazione gratuita di azioni, quote o strumenti finanziari partecipativi o di esercizio gratuito di diritti di opzione attribuiti per l’acquisto di tali strumenti finanziari, il costo fiscalmente rilevante è pari a zero e l’intero corrispettivo costituisce plusvalenza imponibile quale reddito diverso.
3.1.5 Cause di decadenza dall’incentivo Il comma 1 dell’articolo 27 del decreto-legge in esame stabilisce una causa di decadenza dall’agevolazione con la finalità, evidenziata nella relazione illustrativa, di evitare l’utilizzo a fini meramente elusivi dell’esenzione.
In particolare, l’incentivo fiscale in esame opera “a condizione che tali strumenti finanziari o diritti non siano riacquistati dalla start-up innovativa o dall’incubatore certificato, dalla società emittente o da qualsiasi soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla start-up innovativa o dall’incubatore
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certificato, ovvero è controllato dallo stesso soggetto che controlla la start-up innovativa o l’incubatore certificato”.
Nella relazione illustrativa è specificato che per effetto della norma richiamata gli strumenti finanziari e i diritti assegnati non possono essere ceduti alla start-up innovativa o all’incubatore certificato, con cui gli amministratori, dipendenti e i collaboratori intrattengono il proprio rapporto di lavoro o collaborazione, alla società emittente, se diversa da tale start-up innovativa o dall’incubatore certificato, nonché ai soggetti che fanno parte a qualsiasi titolo del gruppo di queste ultime e, quindi, le società che direttamente controllano o sono controllate da tale start-up innovativa o dall’incubatore certificato, gli azionisti (persone fisiche) della stessa, e le società che sono controllate dallo stesso soggetto (persona fisica o giuridica) che controlla la start-up innovativa o l’incubatore certificato.
Nell’ipotesi in cui la condizione non sia rispettata, l’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 27 del decreto-legge prevede che “…. il reddito di lavoro che non ha previamente concorso alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti è assoggettato a tassazione nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione.”.
In tali ipotesi, la relazione illustrativa chiarisce che “l’intero valore degli strumenti finanziari o dei diritti, che non è stato assoggettato a tassazione al momento dell’assegnazione o dell’esercizio del relativo diritto, sarà assoggettato a tassazione, quale reddito di lavoro nel periodo di imposta in cui si verifica la cessione. A tal fine, pertanto, rileverà il valore che gli strumenti finanziari e i diritti rilevanti avevano al momento dell’assegnazione o dell’esercizio [del diritto] e non il diverso valore che tali strumenti finanziari e diritti avevano al momento della cessione”.
La concreta applicazione della disposizione da ultimo richiamata deve avvenire tenendo conto anche del disposto del comma 5 dell’articolo 27 secondo cui
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“Le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso degli strumenti finanziari di cui al presente articolo sono assoggettate ai regimi loro ordinariamente applicabili.”.
In sostanza, nell’ipotesi in cui gli strumenti finanziari o i diritti siano ceduti non rispettando la condizione prevista dal comma 1 dell’articolo 27, costituirà reddito di lavoro l’importo corrispondente al valore degli strumenti finanziari e dei diritti al momento dell’assegnazione o dell’esercizio del diritto, mentre l’eventuale differenza tra il corrispettivo e l’importo attratto a tassazione quale reddito di lavoro costituirà, se positiva, una plusvalenza, se negativa, una minusvalenza, rilevanti quale redditi diversi ai sensi dell’articolo 67 del TUIR, da determinare ai sensi del successivo articolo 68.
L’articolo 27 in esame, invece, non prevede alcuna decadenza dall’incentivo qualora gli strumenti finanziari assegnati ad amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi siano acquistati da soggetti diversi da quelli in precedenza indicati, indipendentemente dalla data in cui sia avvenuto il riacquisto.
3.1.6 Decorrenza del regime di assegnazione incentivato L’articolo 27, comma 3, del decreto-legge n. 179 del 2014 prevede che “L’esenzione di cui al comma 1 trova applicazione con riferimento al reddito di lavoro derivante dagli strumenti finanziari e dai diritti attribuiti e assegnati ovvero ai diritti di opzione attribuiti e esercitati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”.
La legge n. 221 del 2012, di conversione del decreto-legge, è entrata in vigore il 19 dicembre 2012. Ne consegue che, al ricorrere delle condizioni richieste, non concorreranno alla formazione del reddito di lavoro il valore degli strumenti finanziari e dei diritti attribuiti e assegnati ovvero dei diritti di opzione attribuiti e esercitati a far data dal 19 dicembre 2012.
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Tale data di decorrenza specifica, prevista dal comma 3 dell’articolo 27, prevale sulla data di decorrenza delle altre disposizione su start-up innovative e incubatori certificati già esistenti, stabilita in via generale al 19 ottobre 2012, data di entrata in vigore del decreto-legge.
Per le start-up innovative e gli incubatori certificati costituiti a decorrere dal 19 dicembre 2012, la possibilità di attribuire strumenti finanziari e di diritti di opzione con il regime fiscale incentivato non può che decorrere dalla data di rispettiva costituzione.
3.1.7 Cessazione del regime di assegnazione incentivato Per le start-up innovative la possibilità di assegnare strumenti finanziari e diritti di opzione con regime fiscale incentivato, in applicazione del comma 4 dell’articolo 31 del decreto-legge, cessa:
– al venir meno di uno dei requisiti previsti dal comma 2 dell’articolo 25 del decreto-legge per essere considerati start-up innovative (cfr. paragrafo 1.1); – in ogni caso, trascorsi quattro anni dalla data di costituzione o trascorso il termine previsto dal comma 3 dell’articolo 25 del decreto-legge per le start-up innovative già costituite alla data del 19 ottobre 2012, data di entrata in vigore del decreto-legge (cfr. paragrafo 1.1.3), di seguito riportati per comodità di lettura. Data di costituzione Termini di emissione degli strumenti finanziari incentivati, salva la previa perdita dei requisiti dal 20 ottobre 2008 al 19 ottobre 2009 dal 19 dicembre 2012 al 18 dicembre 2014 dal 20 ottobre 2009 al 19 ottobre 2010 dal 19 dicembre 2012 al 18 dicembre 2015 dal 20 ottobre 2010 al 18 dicembre 2012 dal 19 dicembre 2012 al 18 dicembre 2016 dal 19 dicembre 2012 decorsi quattro anni dalla costituzione
Per gli incubatori certificati, sebbene non sussista una disciplina analoga a quella prevista per le start-up innovative dal comma 4 dell’articolo 31 del decreto
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legge, si ritiene che la possibilità di assegnare strumenti finanziari e diritti di opzione con regime fiscale incentivato cessi comunque al venir meno di uno dei requisiti previsti dal comma 5 dell’articolo 25 del decreto-legge per essere considerati incubatori certificati (cfr. paragrafo 1.2).
Si ritiene che la cessazione della possibilità di assegnare strumenti finanziari e diritti di opzione con il regime fiscale incentivato (per decorso dei termini o perdita dei requisiti per le start-up innovative, per perdita dei requisiti per gli incubatori certificati), non comporti di per sé il venir meno della possibilità di applicare il regime fiscale di favore a quelli già assegnati.
In altri termini, gli strumenti finanziari e i diritti di opzione già assegnati alla data di cessazione dell’applicazione delle disposizioni sulle start-up innovative continueranno a beneficiare del regime fiscale di favore, anche nell’ipotesi in cui siano assegnati diritti di opzione il cui periodo di “vesting” per l’esercizio del diritto sia successivo a detta data.
Rimane ferma l’applicazione del comma 1 dell’articolo 27 del decreto-legge che prevede, senza limiti di tempo, la perdita dei benefici fiscali in caso di riacquisto degli strumenti finanziari da parte della start-up innovativa o dall’incubatore certificato, dalla società emittente o da qualsiasi soggetto che direttamente controlla
o è controllato dalla start-up innovativa o dall’incubatore certificato, ovvero è controllato dallo stesso soggetto che controlla la start-up innovativa o l’incubatore certificato. Quanto sopra si applica anche nell’ipotesi che il riacquisto avvenga da parte di soggetti che hanno perso la qualifica di “start-up innovative” o di incubatori certificati per i motivi in precedenza indicati.
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Differenze tra il regime delle start-up innovative e il regime agevolato del TUIR
Regime Start-up innovative Regime agevolato TUIR Beneficiari -Dipendenti -Amministratori -Collaboratori continuativi (anche per offerte solo a taluni di loro) -Dipendenti -Amministratori -Collaboratori continuativi (solo per offerte alla generalità degli stessi) Limiti di importo non imponibile Nessuno Euro 2.065,83 per periodo di imposta Titoli Azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi Azioni Emittenti -Start-up innovativa -Incubatore certificato (con i quali i beneficiari intrattengono il proprio rapporto di lavoro) -Società direttamente controllate -Impresa datore di lavoro -Società controllanti -Società controllate -Società “sorelle” Limite temporale -Start-up innovativa, 4 anni dalla Nessuno di emissione costituzione o perdita dei requisiti -Incubatore certificato, perdita dei requisiti Vincoli alla cessione Senza limiti di tempo, nei confronti di -Start-up innovativa -Incubatore certificato -Società emittente -Società controllanti -Società controllate -Società “sorelle” Senza limiti di tempo nei confronti della società emittente o datore di lavoro; 3 anni, nei confronti di Terzi
4 EMISSIONE DI STRUMENTI FINANZIARI A FRONTE DI APPORTI DI OPERE O SERVIZI
L’articolo 27, comma 4, del decreto-legge prevede che “Le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell’apporto di opere e servizi resi in favore di start-up innovative o di incubatori certificati, ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli
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professionali, resi nei confronti degli stessi, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l’apporto, anche in deroga all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al momento della loro emissione o al momento in cui è operata la compensazione che tiene luogo del pagamento.”.
La relazione illustrativa chiarisce che la disposizione in esame, al fine di garantire alle imprese start-up innovative l’accesso a servizi di consulenza altamente qualificati, ivi compresi quelli professionali, codifica il regime di non imponibilità degli apporti di opere e servizi già contemplata dall’Agenzia delle entrate (Circ. 10/E del 16/3/2005) e lo estende anche all’ipotesi in cui gli apporti abbiano ad oggetto crediti maturati a fronte di opere e servizi resi a favore delle suddette imprese. Pertanto, prosegue la relazione illustrativa, tali apporti sono esenti da qualsivoglia imposizione, non assumendo rilevanza fiscale in capo ai soggetti che li effettuano né al momento dell’ultimazione dell’opera o del servizio né al momento della emissione delle azioni, quote ovvero degli strumenti finanziari.
Diversamente il regime fiscale di favore non si estende alla successiva disposizione degli strumenti finanziari ricevuti. Per effetto del comma 5 dell’articolo 27, infatti, “Le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso degli strumenti finanziari di cui al presente articolo sono assoggettate ai regimi loro ordinariamente applicabili.”.
A tal riguardo, si evidenzia che, a differenza di quanto previsto dal comma 1, la disposizione in esame non prevede limitazioni alla cessione degli strumenti finanziari emessi a fronte dell’apporto di opere e servizi o dei relativi crediti. Quindi, l’eventuale cessione di detti strumenti finanziari alla start-up innovativa o all’incubatore certificato non comporta conseguenze sull’applicazione del regime fiscale agevolato, rimanendo comunque ferma l’applicazione del regime di tassazione ordinario previsto dall’articolo 67 del TUIR per i redditi diversi di natura finanziaria.
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Rientrano nel campo di applicazione del comma 4 dell’articolo 27 anche le prestazioni professionali rese dagli amministratori della start-up innovativa o dell’incubatore certificato, ovvero i relativi crediti, il cui reddito sia da qualificare come di lavoro autonomo. Ne sono escluse, invece, le prestazioni rese dai soggetti la cui remunerazione rientra tra i redditi di lavoro dipendente o assimilato.
Rimane impregiudicata l’applicazione del normale regime IVA sulle prestazioni di servizi oggetto della disposizione in esame.
5. MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER L’ACCESSO AL CREDITO DI IMPOSTA PER ASSUNZIONI DI PERSONALE NELLE START-UP INNOVATIVE E NEGLI INCUBATORI CERTIFICATI L’articolo 27-bis del decreto-legge n. 179 del 2012, inserito dalla legge di conversione, nei confronti delle start-up innovative e degli incubatori certificati detta disposizioni finalizzate a disciplinare con “modalità semplificate” l’applicazione dell’agevolazione per le assunzioni di personale altamente qualificato introdotta dall’articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
Si tratta di un contributo fruibile sotto forma di credito di imposta in favore delle imprese che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato, in possesso di dottorato di ricerca universitario o in possesso di laurea magistrale a carattere tecnico o scientifico, impiegato in attività di ricerca e sviluppo.
La misura del credito d’imposta, pari al 35 per cento del costo aziendale sostenuto per l’assunzione del suddetto personale, non può superare i 200.000 euro annui per ciascuna impresa e spetta a condizione che i nuovi posti di lavoro creati siano conservati per almeno tre anni, o due nel caso di piccole e medie imprese.
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Le modalità applicative della misura in esame sono state disciplinate dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, emanato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 23 ottobre 2013, in attuazione di quanto previsto dal comma 11 del predetto articolo 24 del decreto-legge n. 83 del 2012.
Con specifico riferimento alle start-up innovative e agli incubatori certificati, il citato articolo 27-bis prevede: – alla lettera a):
- l’estensione dell’ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione alle assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato effettuate mediante “contratti di apprendistato” (primo periodo);
- la non applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10 del citato articolo 24, riguardanti l’obbligo di predisporre apposita documentazione contabile certificata da un professionista iscritto al registro dei revisori contabili o dal collegio sindacale, ai fini della fruizione del credito di imposta (secondo periodo);
- alla lettera b):
- l’attribuzione del credito di imposta “in via prioritaria rispetto alle altre imprese”, fatta salva la quota di fondi riservata alle imprese con sede o unità locali nei territori colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 (primo periodo);
- la presentazione dell’istanza di ammissione al credito di imposta redatta in forma semplificata (secondo periodo).
In attuazione della disposizioni di cui alla predetta lettera a), primo periodo, il citato decreto interministeriale del 23 ottobre 2013 ha previsto che, per le imprese start-up innovative e per gli incubatori certificati “è agevolabile anche il costo
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aziendale relativo alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate mediante contratto di apprendistato” (cfr. articolo 2, comma 2).
Quanto agli aspetti di natura meramente procedurale della disciplina agevolativa – indicati alla suddetta lettera b) – riservati alle imprese start-up innovative e agli incubatori certificati, l’articolo 3 del medesimo decreto interministeriale prevede, in particolare, che:
-la domanda di accesso all’agevolazione, i cui contenuti sono definititi con apposito decreto direttoriale del MiSE, sia redatta “in forma semplificata”, in applicazione dell’articolo 27-bis del decreto-legge n. 179 del 2012 (comma 3);
-nei limiti dell’autorizzazione di spesa, di cui al comma 13 dell’articolo 24 del decreto-legge n. 83 del 2012, in favore delle start-up innovative e degli incubatori certificati è stabilita una riserva di 2 milioni di euro, da gestire separatamente in regime “de minimis”, al netto della quota riservata alle imprese con sede o unità locali nei territori colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 di cui al comma 13-bis del medesimo articolo 24. In caso di esaurimento di tale riserva, inoltre, i medesimi soggetti accedono, sempre in regime “de minimis”, alle rimanenti risorse disponibili (comma 6).
Resta ferma, ai sensi dell’articolo 6 del medesimo decreto, la possibilità, sia per le start-up innovative sia per gli incubatori certificati, di concorrere alla misura generale senza far valere le proprie prerogative.
Con riferimento all’applicazione dei limiti previsti dalla disciplina degli aiuti cosiddetti “de minimis”, è opportuno ricordare che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è in vigore il nuovo Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, che ha sostituito il precedente Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, in vigore fino al 31 dicembre 2013.
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6. INCENTIVI ALL’INVESTIMENTO IN START-UP INNOVATIVE Nell’ambito delle misure a sostegno delle start-up innovative, contenute nella sezione IX del decreto-legge n. 179 del 2012, l’articolo 29 introduce un’agevolazione fiscale ai fini delle imposte sui redditi in favore dei soggetti che effettuano investimenti nel capitale sociale di imprese start-up innovative.
Nella relazione illustrativa allegata al decreto-legge n. 179 del 2012 si sottolinea come, per rafforzare la crescita e la propensione all’investimento in imprese start-up innovative, sia “prioritario cercare di creare un clima favorevole al loro sviluppo, aumentando la loro capacità di attrazione dei capitali privati, anche grazie alla leva fiscale”.
Al fine di contribuire sia alla costituzione che allo sviluppo di nuove imprese innovative, la predetta disposizione prevede che i soggetti che investono nel capitale sociale di una o più start-up innovative – direttamente ovvero indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente nelle predette start–up innovative – possono abbattere il proprio carico fiscale di un importo pari ad una determinata percentuale dell’investimento effettuato.
In particolare, i commi da 1 a 3 dell’articolo 29 disciplinano le modalità di fruizione dell’agevolazione sotto forma di detrazione, in favore degli investitori “soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche” (“soggetti IRPEF”); mentre i successivi commi 4, 5 e 6 riconoscono una deduzione agli investitori “soggetti all’imposta sul reddito delle società” (“soggetti IRES”). L’agevolazione spetta, pertanto, esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi e non opera ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
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Con il comma 7, vengono stabilite condizioni di applicazione della misura particolarmente favorevoli per investimenti effettuati in start-up a vocazione sociale e in start-up che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.
6.1 Ambito soggettivo e modalità di effettuazione dell’investimento agevolato In attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 4 dell’articolo 29, l’articolo 2, comma 1, del decreto attuativo prevede che le agevolazioni si applicano ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al Titolo I, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, di cui al Titolo II dello stesso TUIR, che effettuano un investimento agevolato in un periodo di imposta agevolato.
L’investimento, in una o più start-up innovative, può essere effettuato direttamente dall’investitore ovvero, come previsto dall’articolo 2, comma 2, del decreto attuativo, indirettamente per il tramite di intermediari “qualificati”: organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative, così come definiti, rispettivamente, alle lettere e) ed f) del comma 2 dell’articolo 1 del decreto attuativo.
Ai sensi della citata lettera e), per “organismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente in start-up innovative” (di seguito “OICR”) si intendono i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 che “al termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre dell’anno in cui è effettuato l’investimento agevolato, detengono azioni o quote di start-up innovative di valore almeno pari al 70 per cento del valore complessivo degli investimenti in strumenti finanziari risultanti dal
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rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso dell’anzidetto periodo di imposta”.
Costituiscono, pertanto, OICR “qualificati” i “fondi comuni di investimento” e le “società di investimento a capitale variabile” (SICAV) che, al termine del periodo di imposta in corso alla data in cui è effettuato l’investimento, detengono azioni o quote di start-up innovative in misura pari ad almeno il 70 per cento del valore complessivo degli investimenti in strumenti finanziari risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio relativo al medesimo periodo di imposta.
Con riferimento alla individuazione delle “altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative” (di seguito “società intermediarie”), ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 1 del decreto attuativo, occorre verificare parimenti che, al termine del periodo di imposta in corso alla data in cui è effettuato l’investimento, la società di capitali detenga azioni
o quote di start-up innovative, classificate nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie, in misura pari ad almeno il 70 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni finanziarie iscritte nel bilancio relativo al medesimo esercizio. Si precisa infine che, ai fini del calcolo della percentuale rilevante per considerare un intermediario come “qualificato”, per “valore” delle azioni e quote di start-up innovative, nonché dell’ammontare complessivo degli investimenti in strumenti finanziari e delle altre immobilizzazioni finanziarie, deve intendersi il costo di acquisto dei titoli sostenuto dall’intermediario, al lordo di eventuali svalutazioni.
6.1.1 Cause di non applicazione dell’agevolazione Ai sensi del comma 3, lettera a), dell’articolo 2 del decreto attuativo, le agevolazioni non si applicano in caso di investimenti effettuati tramite organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o società che siano, “direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica”.
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Inoltre – nel rispetto degli Orientamenti sul capitale di rischio – non risultano agevolabili, ai sensi della successiva lettera b), né gli investimenti in start-up innovative che si qualificano come “imprese in difficoltà” in base agli “Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà” (2004/C 244/02), né gli investimenti in imprese che operano nel settore della costruzione navale o nei settori del carbone e dell’acciaio.
La lettera c) esclude dall’accesso all’agevolazione le start-up innovative, gli incubatori certificati, gli OICR e le società intermediarie per investimenti propri nel capitale di start-up innovative. Tale esclusione, che deriva dal combinato disposto dei commi 4 e 6 dell’articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012, ha la finalità, come illustrato nella relazione allegata al decreto attuativo, di “evitare di incentivare duplicazioni fittizie di investimenti e di garantire, al contempo, l’immissione di nuovi capitali nelle start-up innovative”.
Quanto all’esclusione prevista alla lettera d), nei confronti dei soggetti che esercitano un’influenza notevole sulle società start-up innovative – direttamente o indirettamente per il tramite di società controllate, ovvero congiuntamente con i familiari – la relazione illustrativa al decreto attuativo fa riferimento ad un costante orientamento assunto dalla giurisprudenza comunitaria in tal senso per casi analoghi a quello in esame.
Nello specifico, ai sensi della lettera d) citata, le agevolazioni non si applicano “nel caso di investimento diretto, o indiretto per il tramite delle altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative ai soggetti che … possiedono partecipazioni, titoli o diritti nella start-up innovativa oggetto dell’investimento che rappresentino complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio della start-up innovativa superiore al 30 per cento”.
L’esclusione dall’accesso ai benefici degli investitori non indipendenti, definiti come sopra, è stata suggerita in sede di notifica della misura in oggetto dalla
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Commissione Europea che è da tempo orientata a far rispettare tale vincolo per gli aiuti di Stato per gli investimenti in capitale di rischio: ad esempio una clausola molto simile è stata introdotta per l’Enterprise Investment Scheme (EIS) del Regno Unito [State Aid NN 42/a/2007 and NN 42/b/2007 (ex N 300/2007) – United Kingdom].
Sono agevolabili, quindi, solo i conferimenti posti in essere da soggetti che prima di effettuare l’investimento non possiedono – nei termini sopra specificati – partecipazioni superiori al 30 per cento.
Nel computo dei limiti del 30 per cento, per espressa previsione, occorre tenere conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari di tali soggetti, individuati ai sensi dell’articolo 230-bis, comma 3, del codice civile, ovvero da società controllate ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile.
6.2 Efficacia temporale dell’agevolazione Sotto il profilo temporale, l’articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012, così come modificato dall’articolo 9, comma 16-ter, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, prevede l’applicazione dell’agevolazione “per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016” per i soggetti IRPEF (comma 1) e, “per i periodi di imposta 2013, 2014, 2015 e 2016” per i soggetti IRES (comma 4).
Il citato comma 16-ter dell’articolo 9, novellando l’articolo 29 del decreto- legge n. 179 del 2012 ha, infatti, esteso anche al 2016 le agevolazioni fiscali, in favore degli investitori nel capitale sociale di imprese start-up innovative, previste per le annualità 2013, 2014 e 2015.
Il decreto attuativo, all’articolo 2, prevede che le agevolazioni si applicano per gli investimenti agevolati in una o più start-up innovative effettuati “nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2012”.
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La decisione di autorizzazione della Commissione europea C(2013)8827final ha autorizzato, infatti, gli incentivi fiscali di cui all’articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012 “per gli investimenti agevolabili effettuati nel periodo di imposta 2013, 2014 e 2015”, precisando che ogni modifica della misura deve essere notificata alla Commissione.
Il periodo di imposta 2016, introdotto per effetto delle modifiche apportate al decreto-legge n. 179 del 2012 dalla legge di conversione del decreto-legge n. 76 del 2013, non essendo stato oggetto di valutazione a livello comunitario, necessita, pertanto, di una specifica autorizzazione per poter essere considerato anch’esso un periodo agevolato.
Con riferimento alla cosiddetta clausola di standstill, di cui al comma 9 dell’articolo 29, in base alla quale l’attuazione della misura notificata dipende dall’autorizzazione preventiva da parte dell’autorità comunitaria, la citata decisione C(2013)8827final precisa che “la misura non deve essere applicata prima della pubblicazione su Internet del testo integrale della misura stessa, in particolare sui siti web della Gazzetta ufficiale italiana e del Ministero dello Sviluppo Economico nelle sezioni dedicate alle notizie sulle start-up innovative, rispettivamente: http://www.gazzettaufficiale.it e http://www.sviluppoeconomico.gov.it”.
La pubblicazione sui richiamati siti web della misura integrale e, nello specifico, del decreto attuativo previsto dal comma 8 dell’articolo 29, è avvenuta in data 20 marzo 2014.
Considerato che la misura agevolativa in questione consiste in una detrazione di imposta per i soggetti IRPEF e in una deduzione dal reddito complessivo per i soggetti IRES, da effettuarsi in sede di dichiarazione dei redditi relativa a ciascun periodo agevolato, il primo periodo agevolato è per i soggetti IRPEF il 2013 e, per i soggetti IRES, il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012.
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I soggetti investitori potranno fruire delle agevolazioni fiscali a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2013, utilizzando il Modello 730/2014 ovvero il Modello Unico/2014.
In attesa della ulteriore approvazione da parte della Commissione europea relativamente all’applicabilità dell’agevolazione per il 2016, sono, pertanto, agevolabili ad oggi gli investimenti effettuati, direttamente o indirettamente, nel capitale di start-up innovative, nei periodi di imposta 2013, 2014 e 2015 per i soggetti IRPEF e nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2012 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2015 per i soggetti IRES (cd. “periodi agevolati”), avendo riguardo al periodo di imposta del conferente.
La relazione illustrativa al decreto attuativo chiarisce che per verificare se l’investimento sia effettuato in uno dei periodi di imposta agevolati, occorre individuare il periodo di imposta in cui rileva il conferimento, in base alle prescrizioni contenute nell’articolo 3, commi 3 e 4, del medesimo decreto attuativo, in merito alle quali vengono forniti chiarimenti al successivo paragrafo 6.4.
6.3 Nozione di investimento agevolato L’investimento nel capitale sociale di una o più start-up innovative deve avere le caratteristiche specificate dal decreto attuativo per garantire al soggetto che lo effettua il diritto alle agevolazioni fiscali di cui all’articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012.
Nello specifico, l’articolo 3 del citato decreto attuativo stabilisce che le agevolazioni si applicano esclusivamente ai conferimenti in denaro, effettuati sia in sede di costituzione della start-up innovativa sia in sede di aumento del capitale sociale di una start-up già costituita.
Come chiarito dalla relazione illustrativa, l’esclusione dall’agevolazione dei conferimenti diversi da quelli in denaro trova la propria ratio “a presidio dell’effettività del capitale sociale assicurato dai conferimenti in denaro, nonché al
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fine di evitare che le difficoltà valutative intrinseche ad ogni conferimento di natura diversa possano ingenerare incertezze e contestazioni nella determinazione del beneficio”.
Inoltre, per espressa previsione normativa, sono agevolati solo i conferimenti iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo delle azioni o quote della start-up innovativa.
Non possono, pertanto, essere agevolati i conferimenti in denaro a fondo perduto iscritti in altre voci del patrimonio netto, diverse dal capitale sociale e dalla riserva da sovraprezzo.
In caso di investimento indiretto per il tramite di altre società di capitali, si precisa che sono agevolati i conferimenti in denaro che determinano una effettiva capitalizzazione anche della società intermediaria.
Sono, pertanto, agevolati i conferimenti in denaro a fronte dei quali sia la start-up innovativa che la società intermediaria, in sede di costituzione o in sede di aumento del capitale sociale, rilevano un incremento della voce del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo delle proprie azioni o quote.
Considerato che ai sensi della norma primaria viene agevolata la “somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative” (commi 1 e 4 dell’articolo 29) e che, solo successivamente alla decisione di autorizzazione della Commissione europea, l’articolo 3, comma 1, del decreto attuativo ha posto la condizione dell’iscrizione dei conferimenti alla voce del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo delle società intermediarie, si precisa che qualora queste ultime
– nelle more della pubblicazione del decreto attuativo – abbiano iscritto le somme ricevute dagli investitori in altre riserve patrimoniali, le stesse devono procedere ad aumentare il capitale sociale mediante imputazione di tale riserve entro il 31 dicembre 2014, al fine di consentire al soggetto conferente di poter beneficiare dell’agevolazione sulle somme conferite. 44
Anche in tal caso, conformemente al disposto dell’articolo 3, comma 3, del decreto attuativo, il diritto a fruire dell’agevolazione per il soggetto conferente rileva nel periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell’aumento del capitale sociale della start-up innovativa.
Al fine di rendere neutrale la scelta relativa alle modalità di realizzazione dell’investimento, viene agevolata anche la capitalizzazione della start-up innovativa mediante lo strumento delle obbligazioni convertibili.
Per espressa previsione dell’articolo 3, comma 1, penultimo periodo del decreto attuativo, infatti, rilevano, tra i conferimenti agevolati anche quelli derivanti dalla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione della start-up innovativa.
L’ultimo periodo del comma 1 appena richiamato, prevede altresì che le agevolazioni si applicano “agli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e)”.
Nel caso di investimenti indiretti effettuati per il tramite di OICR qualificati, si considera agevolabile, in particolare, la sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento e di azioni rappresentative del capitale delle SICAV.
Inoltre, in base all’articolo 3, comma 2, del decreto attuativo, viene equiparata ad un conferimento in denaro – e costituisce, pertanto, investimento agevolato – anche la sottoscrizione di un aumento di capitale mediante compensazione di crediti, ad eccezione di quelli originati da cessione di beni o prestazioni di servizi.
Tuttavia, tale ultima preclusione non trova applicazione nei confronti dei crediti derivanti dalle prestazioni lavorative e di servizi previste dall’articolo 27 del medesimo decreto-legge n. 179 del 2012.
Come chiarito dalla relazione illustrativa al decreto attuativo, la sottoscrizione di un aumento di capitale della start-up innovativa mediante la rinuncia ai propri crediti da parte dei soggetti che beneficiano delle disposizioni di
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cui al citato articolo 27 viene agevolata in quanto, di fatto, evita la fuoriuscita di capitali dalla start-up innovativa.
Infine, con riferimento alle start-up innovative non residenti che esercitano nel territorio dello Stato un’attività di impresa mediante una stabile organizzazione, il comma 5 dell’articolo 3 del decreto attuativo prevede che le agevolazioni spettano in relazione alla parte corrispondente agli incrementi del fondo di dotazione delle stesse stabili organizzazioni.
Al riguardo, si precisa che per fondo di dotazione e relativi incrementi devono intendersi quelli risultanti dalla dichiarazione dei redditi del periodo di imposta nel corso del quale è effettuato il conferimento agevolato da ritenersi congrui dal punto di vista fiscale tenendo conto di principi condivisi in sede internazionale.
In ogni caso, sono agevolabili solo i conferimenti iscritti nella voce capitale sociale o di una riserva analoga a quella da sovrapprezzo azioni della start-up innovativa non residente, come meglio specificato nel successivo paragrafo.
Infine, si fa presente che costituiscono conferimenti agevolati quelli aventi le caratteristiche sopra descritte, a condizione che l’ammontare complessivo degli stessi ricevuti da ciascuna start-up innovativa in ogni periodo di imposta non sia superiore a 2.500.000 euro.
Al riguardo, il comma 8 dell’articolo 4 del decreto attuativo, in conformità alla previsione contenuta nel punto 24 della decisione della Commissione europea, nel rispetto degli Orientamenti sul capitale di rischio1, introduce il citato limite quantitativo prevedendo, con riferimento al periodo di imposta della start-up innovativa, che i conferimenti rilevanti sono agevolabili a condizione che
1 Gli Orientamenti, al punto 4.3.1 (Livello massimo delle tranche di investimento), dispongono che le misure a favore del capitale di rischio devono prevedere tranche di investimento, finanziate in tutto o in parte attraverso l’aiuto di Stato, che non superino 2,5 milioni di euro su un periodo di dodici mesi.
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l’ammontare complessivo dei conferimenti in denaro ricevuti dalla start-up non ecceda l’importo di 2.500.000 euro.
Tale condizione implica, come chiarito dalla relazione illustrativa al decreto attuativo, che se una start-up dovesse ricevere in un periodo di imposta agevolato conferimenti in denaro per un importo complessivo superiore a 2.500.000 euro, tutti i soci che hanno effettuato conferimenti rilevanti e, pertanto, potenzialmente agevolabili, non avrebbero il diritto ad effettuare alcuna deduzione o detrazione di imposta, neanche per la parte proporzionalmente corrispondente al conferimento effettuato fino a concorrenza di 2.500.000 euro.
6.4. Momento di effettuazione dell’investimento I commi 3 e 4 dell’articolo 3 del decreto attuativo individuano il periodo di imposta in cui il conferimento si considera effettuato.
Il periodo di imposta così individuato coincide normalmente con quello in cui il conferente ha diritto ad operare la detrazione, se soggetto IRPEF, ovvero la deduzione dal proprio reddito complessivo, se soggetto IRES.
Nel caso di sottoscrizione di azioni o quote del capitale di una start-up innovativa in sede di costituzione della stessa, ai sensi del citato comma 3 dell’articolo 3 del decreto attuativo, rileva la data di deposito per l’iscrizione nel registro imprese dell’atto costitutivo della start-up innovativa.
In caso di sottoscrizioni di aumenti di capitale, sempre ai sensi del medesimo comma 3, l’investimento si considera effettuato alla data del deposito per l’iscrizione nel registro imprese della delibera di aumento del capitale sociale della start-up innovativa ovvero – se successiva – alla data in cui viene depositata per l’iscrizione nel registro delle imprese l’attestazione da parte degli amministratori dell’avvenuto aumento del capitale sociale ai sensi dell’articolo 2444 del codice civile per le società per azioni e 2481-bis, ultimo comma, per le società a responsabilità limitata.
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Il legislatore ha voluto in tal modo garantire “a presidio dell’effettività del capitale sociale” che vengano agevolati solo i conferimenti che si traducono in un effettivo aumento di capitale.
Per quanto riguarda, poi, l’ipotesi di conferimento agevolato derivante dalla conversione di obbligazioni convertibili, il comma 4 dell’articolo 3 del decreto attuativo chiarisce che lo stesso si intende effettuato alla data di efficacia della conversione.
Trattandosi di fattispecie analoga a quella di aumento di capitale mediante conferimenti in denaro o mediante compensazione di crediti, si ritiene che, anche nell’ipotesi di conferimento derivante dalla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di una start-up innovativa, i sottoscrittori hanno diritto a fruire delle agevolazioni fiscali nel periodo di imposta in corso alla data cui viene depositata per l’iscrizione nel registro delle imprese l’attestazione degli amministratori che l’aumento di capitale è avvenuto in misura corrispondente al valore nominale delle azioni emesse ai sensi dell’articolo 2420-bis, terzo comma, del codice civile. Solo con tale adempimento, infatti, viene garantita l’effettività dell’aumento di capitale, deliberato contestualmente all’emissione del prestito convertibile.
Con riferimento ai conferimenti che vanno ad incrementare il fondo di dotazione delle stabili organizzazioni di start-up innovative non residenti, si precisa che il conferimento si considera effettuato nel periodo d’imposta nel corso del quale si verifica l’incremento del fondo di dotazione risultante dalla dichiarazione dei redditi della stabile organizzazione e sempreché sia stato rilevato un aumento di capitale sociale da parte della start-up innovativa non residente.
Anche per quanto riguarda gli investimenti indiretti nelle start-up innovative, i conferimenti rilevanti sono agevolabili nel periodo di imposta in cui si perfeziona l’aumento di capitale nella start-up innovativa.
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Nel caso di investimento indiretto per il tramite di società intermediarie, si precisa che, affinché il conferimento possa considerarsi agevolabile, è necessario che anche il soggetto intermediario abbia, preventivamente, rilevato un incremento della voce del capitale sociale o della riserva sovrapprezzo delle proprie azioni o quote, depositando la delibera di aumento del capitale o, se successiva, l’attestazione di cui agli articoli 2444 e 2481-bis del codice civile, in caso di società intermediaria già esistente, ovvero l’atto costitutivo per l’iscrizione nel registro delle imprese, in caso di società di nuova costituzione.
6.5 Meccanismo applicativo ed effetti delle agevolazioni Considerata l’ampiezza della platea di soggetti ammessi a fruire degli incentivi all’investimento in start-up innovative, l’articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012 ha previsto meccanismi di fruizione dell’agevolazione diversi a seconda della tipologia di investitori, distinguendo tra i “soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche” – che beneficiano di una “detrazione” di imposta – ed i “soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società” – per i quali l’agevolazione opera mediante una “deduzione” dal reddito complessivo.
Le disposizioni riguardanti il meccanismo concreto di applicazione delle agevolazioni sono contenute nell’articolo 4 del decreto attuativo.
Quanto agli effetti derivanti dall’applicazione delle agevolazioni, e a prescindere dalla specifica modalità di fruizione, si evidenzia che la riduzione d’imposta in cui si sostanzia l’agevolazione, non avendo natura di componente positivo di reddito, non assume autonomo rilievo ai fini della determinazione del reddito stesso. Il beneficio, pertanto, è ininfluente ai fini dell’applicazione degli articoli 56, comma 2, 61, comma 1, 84 e 109, comma 5, del TUIR.
6.5.1 Detrazione per i soggetti IRPEF Il comma 1 dell’articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012 stabilisce che
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“…, all’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative…”.
Il successivo comma 3 prevede che “L’investimento massimo detraibile …, non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 500.000 e deve essere mantenuto per almeno due anni”.
Inoltre, in base al comma 7, nel caso di investimenti in start-up innovative “a vocazione sociale” o in start-up innovative “che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico”, la percentuale della detrazione è elevata al 25 per cento.
Si ricorda, al riguardo, che in base all’articolo 25, comma 4, del medesimo decreto-legge, sono “start-up a vocazione sociale” le start-up innovative che operano in via esclusiva nei settori cosiddetti di “utilità sociale”, indicati dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, comprendenti, tra l’altro, l’assistenza sociale, l’assistenza sanitaria e socio sanitaria, l’educazione, l’istruzione e la formazione, la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, la valorizzazione del patrimonio culturale, il turismo sociale, nonché la formazione universitaria e postuniversitaria la ricerca ed erogazione di servizi culturali; la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo; i servizi strumentali alle imprese sociali.
Al fine di individuare, invece, le start-up che “sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico”, il comma 7 dell’articolo 4 del decreto attuativo rinvia all’elenco dei codici della tabella ATECO 2007, di cui alla tabella in Allegato al decreto attuativo.
In applicazione delle disposizioni sopra riportate, l’articolo 2, comma 1, del decreto attuativo, per quanto riguarda la platea dei beneficiari, fa esplicito rinvio “ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al Titolo I” del
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TUIR.
Destinatari dell’agevolazione sono, dunque, i soggetti individuati dall’articolo 2 del TUIR e, cioè, le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato che effettuano un investimento agevolato nei termini precisati nei paragrafi 6.2 e 6.3.
Vi rientrano, pertanto, le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti non commerciali e gli imprenditori individuali, nonché i soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR, residenti nel territorio dello Stato, che producono redditi in forma associata.
Al riguardo, sebbene l’articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto attuativo, preveda espressamente che l’agevolazione in esame competa ai soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice, si ritiene che possano beneficiare dell’agevolazione anche le società semplici, le società equiparate a quelle di persone (società di armamento, società di fatto, associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni), nonché le imprese familiari.
Il citato comma 1 dell’articolo 4 del decreto attuativo, al primo periodo, precisa altresì che i soggetti IRPEF “possono detrarre dall’imposta lorda, un importo pari al 19 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati, per un importo non superiore a 500.000 euro in ciascun periodo di imposta”.
In altri termini, a fronte di un investimento agevolabile di importo massimo pari a 500.000 euro per ciascun periodo di imposta, il soggetto IRPEF potrà fruire di un risparmio di imposta pari a 95.000 euro, corrispondente al 19 per cento dell’investimento agevolabile.
Il limite massimo di 500.000 euro su cui calcolare la detrazione IRPEF riguarda la somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative; pertanto, ai fini della verifica di detto limite, se, ad esempio, il soggetto investe in
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due start up innovative, occorrerà sommare i conferimenti effettuati in ambedue le società.
Se l’investimento è effettuato da soci di società di persone, l’ammontare sul quale calcolare la detrazione è determinato – in applicazione del principio di tassazione per trasparenza di cui all’articolo 5 del TUIR – in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili e il limite di 500.000 euro è riferito non agli investimenti dei singoli soci, ma al conferimento in denaro effettuato dalla società di persone nella start up innovativa. Ne consegue che due soci che possiedono ciascuno il 50 per cento delle quote di una società di persone che effettua un conferimento in una start-up innovativa di 600.000 euro beneficiano ciascuno della detrazione del 19 per cento su un importo massimo di 250.000 euro.
Qualora l’investimento sia effettuato da un’impresa familiare, la detrazione compete all’imprenditore e ai collaboratori familiari tenuto conto delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 4, del TUIR per l’imputazione agli stessi del reddito prodotto dall’impresa familiare.
Al riguardo, si fa presente che per poter operare la detrazione spettante, ciascun partecipante all’impresa familiare dovrà compilare il rigo relativo alle detrazioni per investimenti in start-up innovative, al pari di un investimento diretto, indicando il codice fiscale della start-up innovativa nella quale è stato effettuato l’investimento nonché, quale importo cui commisurare la detrazione, quello proporzionato alla quota di partecipazione dell’impresa familiare.
Ad esempio, in ipotesi di investimento realizzato nel 2013, ciascun partecipante dovrà compilare il rigo RP 80 del modello Unico PF 2014 qualificando la tipologia di investimento con il codice 1 in colonna 2 (investimento diretto) e indicando il codice fiscale della start-up innovativa e l’importo dell’investimento rapportato alla quota di partecipazione detenuta nell’impresa familiare.
In merito al meccanismo applicativo dell’agevolazione, il comma 2 dell’articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012, prevede, con riferimento ai casi di
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investimenti sia diretti che indiretti, che “Ai fini di tale verifica, non si tiene conto delle altre detrazioni eventualmente spettanti al contribuente” e che “l’ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d’imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo.”.
Al riguardo, l’articolo 4, comma 2, del decreto attuativo prevede che “qualora la detrazione … sia superiore all’imposta lorda, l’eccedenza può essere portata in detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare”.
Tenuto conto che l’importo della detrazione in questione potrebbe non trovare capienza nell’imposta lorda – eventualmente diminuita delle altre detrazioni spettanti – le disposizioni citate prevedono la possibilità di “riportare in avanti” la detrazione non utilizzata, nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.
Ad esempio:
-imposta lorda anno 2014 euro 2.000;
-detrazioni per oneri euro 1.200;
-detrazione start-up spettante euro 1.500;
-detrazione start-up fruibile nell’anno 2014 euro 800;
-detrazione start-up fruibile nell’anno 2015 euro 700, riportabile, in caso
di incapienza, nel 2016 e nel 2017.
In tale ipotesi, il risparmio di imposta maturato in riferimento a ciascuna annualità agevolabile può essere fruito fino ad un massimo di quattro periodi di imposta, a partire da quello di maturazione.
Detta previsione costituisce una deroga al principio generale previsto in materia di detrazioni, secondo cui le stesse – salvo specifiche eccezioni contemplate
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dalla legge – sono fruibili nel periodo di imposta di riferimento fino a concorrenza dell’imposta medesima.
6.5.2 Deduzione per i soggetti IRES Il comma 4 dell’articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012 stabilisce che “non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società … il 20 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative”.
Il successivo comma 5 precisa che “l’investimento massimo deducibile … non può eccedere, in ciascun periodo di imposta, l’importo di euro 1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno due anni”.
In base al comma 7, nel caso di investimenti in start-up innovative “a vocazione sociale” o in start-up innovative “che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico”, la percentuale è elevata al 27 per cento.
In applicazione delle disposizioni sopra citate, l’articolo 4, comma 3, del decreto attuativo precisa che i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società “possono dedurre dal proprio reddito complessivo un importo pari al 20 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati, per un importo non superiore a euro 1.800.000, per ciascun periodo di imposta”.
In sostanza, a fronte di un investimento agevolabile – come definito dall’articolo 3 del decreto attuativo – di importo massimo pari a 1.800.000 euro per ciascun periodo di imposta, l’investitore soggetto IRES potrà godere di una deduzione dal proprio reddito imponibile di importo pari a 360.000 euro, corrispondente al 20 per cento dell’investimento agevolabile e, conseguentemente, di un risparmio di imposta pari a 99.000 euro, derivante dall’applicazione dell’aliquota IRES del 27,5 per cento.
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Quanto al meccanismo applicativo dell’agevolazione, il comma 4 dell’articolo 4 del decreto attuativo dispone che, nelle ipotesi in cui l’importo deducibile per effetto dell’agevolazione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, “l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare”.
Come chiarisce la relazione di accompagnamento, tenuto conto che l’incentivo in commento non può generare o incrementare una perdita fiscale riportabile negli esercizi successivi a quello di rilevazione – così come avviene tipicamente per le agevolazioni che operano come variazione in diminuzione della base imponibile del reddito di impresa – il decreto attuativo prevede la possibilità di “riportare in avanti” la deduzione non utilizzata per incapienza del reddito complessivo, nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.
Dunque, in analogia a quanto previsto per i soggetti all’imposta sulle persone fisiche, anche per i soggetti all’imposta sul reddito delle società il risparmio d’imposta maturato in riferimento a ciascuna annualità agevolabile è utilizzabile fino a un massimo di quattro esercizi, a partire da quello di maturazione.
6.5.3 Investimenti indiretti per il tramite di società intermediarie Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto attuativo, in caso di investimenti effettuati per il tramite di “altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative”, le agevolazioni fiscali spettano in misura proporzionale agli investimenti effettuati nelle start-up innovative da tali società.
A tal fine, in relazione ad ogni singolo conferimento ricevuto, la società intermediaria avrà cura di certificare all’investitore l’ammontare che ha comportato un effettivo investimento nel capitale di una o più start-up innovative; esclusivamente tale quota parte del conferimento iniziale effettuato nel capitale della
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società intermediaria potrà qualificarsi come “investimento agevolato” nel capitale di una o più start-up innovative, in relazione al quale è possibile fruire delle agevolazioni in commento.
6.5.4 Calcolo dell’agevolazione in caso di consolidato e trasparenza fiscale Il decreto attuativo, ai commi 5 e 6 dell’articolo 4, disciplina le modalità di fruizione dell’agevolazione nelle ipotesi in cui i beneficiari abbiano esercitato l’opzione per il consolidato, nazionale o mondiale, ovvero per il regime di trasparenza fiscale.
Con riferimento a società ed enti che aderiscono al consolidato nazionale, di cui agli articoli da 117 a 129 del TUIR, il decreto attuativo prevede che in caso di incapienza del reddito complessivo delle singole società partecipanti, le eccedenze sono trasferibili alla fiscal unit, ed ammesse in deduzione dal reddito complessivo globale netto di gruppo, fino a concorrenza dello stesso. L’eventuale importo che, a sua volta, non trovi capienza nel reddito complessivo globale, resta nella disponibilità delle singole società come eccedenza deducibile dal reddito complessivo nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare, e, per la parte che non trova capienza in esso, può nuovamente essere oggetto di trasferimento alla fiscal unit.
Per quanto riguarda le eccedenze generatesi anteriormente all’opzione per il consolidato, il secondo periodo del comma 5 precisa che esse sono ammesse in deduzione esclusivamente dal reddito complessivo delle singole società, in quanto non trasferibili al consolidato.
L’agevolazione è applicabile con le medesime modalità descritte anche nel caso in cui le società o gli enti beneficiari esercitino l’opzione per il consolidato mondiale, di cui agli articoli da 130 a 142 del TUIR.
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Infine, come precisato dal comma 6 dell’articolo 4 in commento, in caso di opzione per il regime di trasparenza fiscale, di cui agli articoli 115 e 116 del TUIR, la società partecipata trasparente attribuisce l’eventuale eccedenza a ciascun socio, a titolo definitivo, che può portarla in deduzione dal proprio reddito complessivo, anche nel caso in cui il socio è un soggetto IRPEF, in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione agli utili.
Di conseguenza, l’eventuale eccedenza che non sia scomputabile per incapienza, parziale o totale, del reddito complessivo del socio è deducibile nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, dal reddito complessivo dichiarato dal socio stesso, fino a concorrenza del suo ammontare.
La disciplina prevede, infine, anche in questo caso, che le eccedenze generatesi presso la società partecipata anteriormente all’opzione per la trasparenza non sono attribuibili ai soci, ma ammesse in deduzione dal reddito complessivo dichiarato dalla stessa.
6.6. Condizioni per fruire delle agevolazioni Per effetto del combinato disposto dei punti 4.3.12 e 4.3.53 degli Orientamenti sul capitale di rischio, la già richiamata decisione del 5 dicembre 2013 con cui la Commissione europea ha autorizzato le agevolazioni in esame, specifica:
– al punto 33, che “le agevolazioni fiscali trovano applicazione unicamente a condizione che gli investitori privati oppure gli organismi di investimento collettivo del risparmio e società di capitali ricevano e conservino” la documentazione indicata alle lettere (a), (b) e (c) del punto 33 citato; 2 Cfr. precedente nota n. 1.
3 In particolare, gli Orientamenti, al punto 4.3.5 (Decisioni di investimento orientate alla realizzazione di un profitto), lettera b), richiedono l’esistenza per ciascun investimento di “un piano di investimento con informazioni dettagliate sui prodotti, sull’andamento delle vendite e dei profitti in modo da stabilire preventivamente la redditività dell’investimento”; la lettera c) richiede poi l’esistenza di “una strategia di uscita chiara e realistica per ogni investimento”.
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– al punto 74, che “per beneficiare degli incentivi fiscali gli investitori … devono ricevere e conservare il piano di investimento della start-up innovativa, contenente informazioni dettagliate … . Inoltre, …, ciascun investimento si baserà su un adeguato piano di investimento e su un meccanismo di uscita che consente agli investitori di realizzare profitti o di uscire tempestivamente da un’impresa in perdita”. Nel declinare le prescrizioni dettate dall’Esecutivo comunitario, l’articolo 5 del decreto attuativo stabilisce le condizioni necessarie per fruire delle agevolazioni mediante disposizioni volte ad assicurare ai soggetti interessati l’acquisizione della documentazione idonea a comprovare le operazioni a cui riconnettere i benefici.
In particolare, il comma 1 dell’articolo 5 citato, alla lettera a), dispone – che le agevolazioni spettano a condizione che gli investitori o i soggetti intermediari (nel caso di investimento indiretto) “ricevano e conservino” una certificazione della start-up innovativa che attesti il rispetto del limite stabilito al comma 8 del precedente articolo 4, e cioè che l’ammontare complessivo dei conferimenti in danaro ricevuti dalla start-up innovativa in ciascun periodo di imposta in cui rileva l’investimento agevolato non è superiore a 2,5 milioni di euro.
Al riguardo, si ritiene necessario precisare che la start-up, oltre al rispetto del limite massimo dei conferimenti ricevuti, deve certificare anche l’entità dell’investimento agevolabile, effettuato nel periodo di imposta, cui deve essere commisurato il beneficio spettante.
Sempre per quanto attiene alla documentazione necessaria per beneficiare dell’agevolazione fiscale, il comma 1 dell’articolo 5 del decreto attuativo, alla successiva lettera b), dispone che gli investitori ovvero i soggetti intermediari (nel caso di investimento indiretto) “ricevano e conservino” una copia del piano di investimento (business plan) della start-up innovativa, contenente informazioni dettagliate sull’attività svolta dalla start-up innovativa, sui relativi prodotti, sull’andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti.
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Al riguardo, atteso anche quanto specificato dalla Commissione europea al citato punto 74 della decisione (i.e., consentire agli investitori di realizzare profitti o di uscire tempestivamente da un’impresa in perdita), la relazione illustrativa al decreto attuativo precisa che, nel rispetto degli Orientamenti comunitari sul capitale di rischio, tra le informazioni contenute dal piano di investimento deve essere presente una descrizione delle exit strategy al fine di garantire all’investitore, già al momento dell’acquisto della partecipazione azionaria, una pianificazione della fase finale dell’operazione.
Nelle ipotesi di investimento effettuato in start-up a vocazione sociale o in start-up innovative in ambito energetico, la lettera c) del comma 1 dell’articolo 5 del decreto attuativo prevede che l’investitore ovvero il soggetto intermediario (nel caso di investimento indiretto), oltre alla documentazione di cui alle citate lettere a) e b), riceva e conservi anche una certificazione della start-up attestante l’oggetto dell’attività.
In tema di documentazione necessaria per fruire delle agevolazioni, il comma 2 dell’articolo 5 del decreto attuativo dispone -nelle ipotesi di investimento indiretto – che “previa richiesta dell’investitore” gli OICR e le altre società di capitali devono certificare il possesso dei requisiti di “intermediario” e l’entità dell’investimento agevolabile “entro il termine per la presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi relativa al periodo di imposta in cui l’investimento si intende effettuato”.
Pertanto, nel caso di investimento indiretto, sarà cura del soggetto beneficiario chiedere al soggetto intermediario le certificazioni di cui al comma 2 dell’articolo 5 in tempo utile per la fruizione dell’agevolazione nel periodo di imposta in cui matura il relativo il diritto.
Nei casi di non coincidenza dei periodi di imposta dei soggetti interessati dall’operazione di investimento, qualora il soggetto beneficiario non riceva la certificazione in tempo utile per la presentazione della dichiarazione delle imposte
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sui redditi relativa al periodo di imposta in cui l’investimento si intende effettuato, il successivo comma 3 dell’articolo 5 citato, prevede che il contribuente avrà diritto a beneficiare della detrazione o della deduzione nel periodo di imposta successivo a quello in cui ha effettuato il conferimento.
In tal modo si è inteso preservare il diritto a operare la detrazione o la deduzione qualora – per effetto della mancata coincidenza tra il periodo di imposta dell’investitore con il periodo di imposta della start-up conferitaria o del soggetto intermediario – l’investitore riceva le prescritte certificazioni, necessarie per poter fruire delle agevolazioni, oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui matura il diritto a fruire dell’agevolazione.
6.7 Cause di decadenza dalle agevolazioni L’articolo 29, commi 3 e 5, del decreto-legge n. 179 del 2012 e l’articolo 6 del decreto attuativo disciplinano le cause che determinano la decadenza dal diritto a fruire delle agevolazioni.
Al riguardo, si rappresenta, in via generale, che il principio sotteso all’individuazione delle diverse cause che comportano la decadenza dal diritto a fruire delle agevolazioni deriva dalla necessità di dare all’investimento effettuato un periodo minimo di durata, pari ad almeno due anni dalla data in cui rileva l’investimento agevolato.
Questa impostazione è, peraltro, coerente con l’autorizzazione comunitaria che, al punto 33 della decisione, stabilisce espressamente che “gli investimenti agevolabili devono essere mantenuti per almeno due anni; in caso contrario gli investitori perdono il diritto alle agevolazioni fiscali”.
Pertanto, il diritto alle agevolazioni fiscali decade se prima del decorso di detto periodo minimo si verificano le circostanze di seguito illustrate.
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6.7.1 Cessione delle partecipazioni I commi 3 e 5 dell’articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012 prevedono che l’investimento “deve essere mantenuto per almeno due anni; l’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio …”.
Come premesso, la causa di decadenza in esame, ribadita dall’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto attuativo, è posta a tutela della necessità di rispettare un periodo minimo di detenzione delle partecipazioni ricevute in cambio degli investimenti agevolati ed opera se prima del decorso del biennio di sorveglianza intervenga il trasferimento a terzi delle partecipazioni nelle start-up innovative.
In base alla lettera delle norme, anche la circostanza che il trasferimento delle quote o azioni possedute sia parziale penalizza il soggetto beneficiario sull’intero importo (i.e., risparmio di imposta) utilizzato a titolo di detrazione o di deduzione e, quindi, anche per la quota parte correlata alle azioni o quote che continuano a permanere nella sfera giuridica del beneficiario.
In considerazione di tutto ciò, la lettera a) del comma 1 dell’articolo 6 citato dispone la decadenza dal diritto alle agevolazioni se – entro due anni dalla data in cui rileva l’investimento – si verifica “la cessione, anche parziale, a titolo oneroso” delle partecipazioni ricevute in cambio dei conferimenti agevolati ai sensi dell’articolo 3 del decreto attuativo.
Ne consegue che, nelle ipotesi di investimento diretto, il soggetto beneficiario è tenuto a mantenere per due anni le azioni o le quote ricevute in cambio dell’investimento nella start-up innovativa; nei casi di investimento indiretto, detto obbligo è da intendersi riferito al mantenimento delle quote di fondi comuni di investimento o delle azioni rappresentative del capitale delle SICAV o delle partecipazioni nel capitale delle società intermediarie.
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Per espressa previsione della lettera a) del comma 1 dell’articolo 6, nelle ipotesi di cessione a titolo oneroso delle partecipazioni sono “inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società, salvo quanto disposto al comma 3, lettere a) e b), nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni”.
Sotto questo profilo, la lettera a) del comma 3 dell’articolo 6 prevede che non si considerano cause di decadenza dall’agevolazione i trasferimenti delle partecipazioni a titolo gratuito o mortis causa, nonché quelli conseguenti ad operazioni straordinarie di cui agli articoli da 170 a 181 del TUIR.
La citata disposizione stabilisce che “in tali casi, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, le condizioni previste dal presente decreto devono essere verificate a decorrere dalla data in cui è stato effettuato l’investimento agevolato da parte del dante causa”.
In altri termini, solo nelle ipotesi di trasferimento a titolo gratuito e per effetto di operazioni straordinarie, deve continuare a essere verificato il rispetto della condizione relativa al mantenimento delle partecipazioni per due anni.
In tali casi, ai fini della verifica del rispetto della condizione in argomento, rileva quale data iniziale quella in cui il dante causa ha effettuato l’investimento.
Tale condizione, invece, non deve essere verificata nel caso di trasferimenti mortis causa, atteso che gli stessi non hanno natura di atti volontari.
Come si legge nella relazione illustrativa, nei casi di operazioni straordinarie, resta ferma la possibilità dell’Agenzia delle entrate di sindacare ai sensi dell’articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l’eventuale elusività di operazioni poste in essere al solo fine di beneficiare delle agevolazioni nelle ipotesi, ad esempio, in cui a seguito di operazioni straordinarie “aggregative” vi sia “confusione” tra società conferente (che ha beneficiato della deduzione) e start-up conferitaria.
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6.7.2 Altre cause di decadenza Il comma 1 dell’articolo 6 del decreto attuativo individua, alle lettere b), c) e d), ulteriori circostanze al verificarsi delle quali consegue la decadenza dal diritto alle agevolazioni.
In particolare, in base alla lettera b), costituisce causa di decadenza “la riduzione di capitale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative o delle società che investono prevalentemente in start-up innovative” intervenute prima del decorso del periodo minimo stabilito.
Come in precedenza specificato, la normativa in esame ha il fine di agevolare gli investimenti in start-up innovative effettuati mediante l’immissione di nuovi capitali che costituiscono un effettivo incremento del capitale sociale. A garanzia dell’effettività del capitale sociale, tale immissione è limitata ai conferimenti indicati nel paragrafo 6.3, che devono essere mantenuti per due anni a partire dalla data in cui gli stessi rilevano quali investimenti agevolabili.
Di conseguenza, tra le ipotesi di decadenza, rientrano gli atti volontari di riduzione del capitale sociale o di restituzione delle riserve costituite con sovraprezzi azioni, se intervengono prima del decorso del biennio.
La finalità, chiaramente antielusiva, del precetto contenuto nella citata lettera b) cui riconnettere la decadenza dai benefici è costituita – come precisato nella relazione illustrativa al decreto attuativo – dalla necessità di scongiurare incrementi di capitale fittizi realizzati al solo fine di fruire delle agevolazioni.
Rimane fermo che conferimenti in società e distribuzione a soci di somme prelevate da voci del patrimonio netto diverse da quelle rilevanti ai fini dell’agevolazione, ove caratterizzati da profili di elusività, sono soggetti
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all’applicazione della norma di cui all’articolo 37-bis del DPR 29 settembre 1973, n.
600. Ed ancora, ai sensi della lettera c) del comma 1 dell’articolo 6 del decreto attuativo, il diritto a fruire delle agevolazioni decade se durante il biennio di sorveglianza si verifica “il recesso o l’esclusione degli investitori di cui all’articolo 2, comma 1”, vale a dire dei soggetti IRPEF ed IRES che effettuano investimenti diretti nelle start –up innovative.
Infine, la lettera d) del comma 1 citato prevede quale ulteriore causa di decadenza “la perdita di uno dei requisiti previsti dall’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, da parte della start-up innovativa, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese” a cui la start-up innovativa deve essere iscritta per poter beneficiare della disciplina di favore disposta nella Sezione IX del decreto-legge.
La causa di decadenza dovuta alla perdita da parte della start-up innovativa, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione speciale del registro delle imprese, di uno dei requisiti previsti dall’articolo 25, comma 2, del decreto-legge (descritti nel paragrafo 1.1) opera solo se il venir meno di detti requisiti si verifica entro due anni dalla data in cui è stato effettuato il conferimento agevolato.
Ai sensi della lettera b) del comma 3 dell’articolo 6, invece, non è considerata causa di decadenza dalle agevolazioni “la perdita dei requisiti previsti dall’articolo 25, comma 2, …, da parte della start-up innovativa dovuta alla scadenza dei quattro anni dalla data di costituzione o del diverso termine indicato dal secondo periodo del comma 3 dello stesso articolo 25”.
La deroga sancita dal citato comma 3 deriva dalla perdita dei requisiti correlata alla naturale scadenza della qualifica di start-up innovativa. In tale ottica, quindi, non costituisce causa di decadenza dall’agevolazione il venir meno della qualifica di start-up innovativa per il decorso dei 48 mesi previsti dall’articolo 25,
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comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 179 del 2012, ovvero per il decorso del diverso periodo stabilito dal successivo comma 3 dell’articolo 25 citato per le startup innovative già costituite, così come esemplificato nello schema indicato nel paragrafo 1.1.3.
Resta, comunque, fermo l’obbligo in capo ai soggetti beneficiari di rispettare il periodo minimo di detenzione, ancorché siano cessati i requisiti in capo alla startup innovativa, al fine di evitare che siano effettuati conferimenti in prossimità della scadenza della qualifica di start-up innovativa, al solo fine di fruire delle agevolazioni, eludendo il vincolo del mantenimento dell’investimento per almeno due anni.
6.7.3 Investimenti indiretti per il tramite di altre società Il comma 2 dell’articolo 6 del decreto attuativo prevede che “nel caso di investimenti effettuati … per il tramite delle altre società che investono prevalentemente in start-up innovative, la condizione di cui al comma 1 deve essere verificata in capo alla stessa società tramite la quale si effettua l’investimento”.
L’investimento effettuato per il tramite di altre società di capitali, consentendo di fatto agli investitori di diventare soci di queste ultime, implica, di regola, una commistione tra socio e società intermediaria, che autorizza a considerare l’investimento stesso equivalente ad un investimento diretto.
Pertanto, la condizione relativa al mantenimento dell’investimento durante il biennio di sorveglianza, nei termini sopra specificati, deve essere verificata non solo in capo all’investitore ma anche in capo alla società intermediaria.
Qualora la condizione in argomento non sia rispettata, il comma 2 dell’articolo 6 citato prevede che “gli investitori devono riceverne notizia entro il termine per la presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta in cui si verifica tale causa di decadenza”.
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La citata previsione è posta a tutela del rispetto da parte dei soggetti beneficiari degli adempimenti, stabiliti nel successivo comma 4 dell’articolo 6, conseguenti al verificarsi della decadenza.
6.8 Effetti della decadenza Nell’ipotesi di cessione, anche parziale, dell’investimento durante il biennio di sorveglianza, l’articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012 impone, al comma 3, ai beneficiari soggetti IRPEF “l’obbligo … di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali” e, al comma 5, ai beneficiari soggetti IRES “il recupero a tassazione dell’importo dedotto, maggiorato degli interessi legali”.
Con riferimento alla predetta causa di decadenza e alle ulteriori cause individuate dai commi 1 e 2 dell’articolo 6 del decreto attuativo, il successivo comma 4 stabilisce che “nel periodo d’imposta in cui si verifica la decadenza dall’agevolazione, l’investitore:
a) se soggetto passivo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, deve incrementare l’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per tale periodo d’imposta di un ammontare corrispondente alla detrazione effettivamente fruita nei periodi d’imposta precedenti …, aumentata degli interessi legali. Il relativo versamento è effettuato entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche;
b) se soggetto passivo dell’imposta sul reddito delle società, deve incrementare il reddito di tale periodo d’imposta dell’importo corrispondente all’ammontare che non ha concorso alla formazione del reddito nei periodi d’imposta precedenti … . Entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito delle società è dovuto l’importo degli interessi legali da determinare sulla imposta sul reddito delle società non versata per i periodi d’imposta precedenti per effetto delle disposizioni del presente decreto”.
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La decadenza, pertanto, esplica i propri effetti nel periodo d’imposta in cui si verifica una delle cause illustrate nei paragrafi precedenti e comporta l’obbligo di restituire, il risparmio di imposta complessivamente fruito per effetto della detrazione o della deduzione precedentemente operata. Ciò anche in caso di cessione parziale dell’investimento prima che sia decorso il termine biennale.
Ai fini della restituzione del risparmio di imposta, il comma 4 dell’articolo 6 citato distingue l’ipotesi del beneficiario soggetto IRPEF da quello IRES.
In particolare, in base alla lettera a) del comma 4, l’investitore soggetto IRPEF deve calcolare l’imposta dovuta per il periodo di imposta in cui si verifica la decadenza aumentandola dell’importo concretamente detratto nei periodi di imposta precedenti. Su detto importo sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale, maturati dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.
Il versamento deve essere effettuato entro il termine fissato per il pagamento del saldo dell’imposta sui redditi relativa al periodo d’imposta in cui si verifica la decadenza.
Quanto all’investitore soggetto IRES, la lettera b) del comma 4 prevede che la restituzione del risparmio di imposta corrispondente all’ammontare dedotto nei periodi di imposta precedenti, è attuato mediante una rettifica in aumento della base imponibile da operare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui si verifica la decadenza.
Sulla differenza di imposta non versata per i periodi d’imposta precedenti per effetto della deduzione sono dovuti gli interessi legali, decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata, da versare entro il termine fissato per il pagamento del saldo dell’imposta sul reddito delle società.
Va da sé che, una volta intervenuta la decadenza, viene meno anche la possibilità di fruire per i successivi periodi di imposta dell’ammontare dell’eventuale eccedenza, oggetto di “riporto in avanti”, nelle ipotesi di detrazione o deduzione non utilizzata nel periodo di imposta di maturazione per incapienza.
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Al riguardo valga il seguente esempio.
Si ipotizzi che l’imposta dovuta da un soggetto beneficiario persona fisica per il 2013 sia pari a 30.000 euro, la detrazione da start-up sia pari a 20.000 euro e le altre detrazioni siano pari a 12.000 euro. Se il soggetto IRPEF scomputa un importo pari a 18.000 euro a titolo di detrazione da start-up riportando in avanti l’eccedenza di detrazione non fruita pari a 2.000 euro (utilizzabile sino al 2016), in caso di disinvestimento effettuato nel corso del periodo di imposta 2014, l’importo da restituire, unitamente agli interessi, sarà pari a 18.000 euro (da sommare all’eventuale imposta dovuta per il 2014), fermo restando il completo annullamento dell’eccedenza di detrazione, pari a 2.000 euro, oggetto di riporto in avanti.
IL DIRETTORE VICARIO DELL’AGENZIA