Start up, il socio amministratore deve essere impiegato nella società
Affinché una società possa avvalersi, in relazione alle prestazioni svolte da un socio amministratore, del requisito soggettivo dell’impiego “di collaboratori a qualunque titolo”, di cui all’art. 25 del d.l. n. 179/2012, comma 2, lett. h), n. 2), ai fini dell’iscrizione nella sezione Start Up del Registro Imprese, è necessario che il socio amministratore sia effettivamente “impiegato”, a qualunque titolo (e quindi sia in forma di lavoro dipendente che a titolo di parasubordinazione), nella società: se invece si tratta di meri organi sociali, la condizione di cui alla citata norma non sussiste.